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Ordinanza — n. 23337/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23337/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23337/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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posto da: GRAVINO MAURIZIO nato a CATANIA il 28/09/1970 avverso la sentenza del 02/10/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;RITENUTO IN FATTO E Letto il ricorso presentato nell'interesse di Gravino Maurizio, ritenuto che i due motivi proposti, che possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro, con il quale il ricorrente ha lamentato vizio della motivazione in ogni sua forma, oltre che violazione di legge quanto alla omessa applicazione nel caso di specie dell'art. 114 cod. pen. non sono consentiti in quanto totalmente reiterativi, e chiaramente volti ad introdurre una lettura alternativa del merito ritenuta più convincente non consentita in questa sede, in presenza di una motivazione articolata, logica e del tutto esente da aporie o violazione di legge sul punto (pag. 5 dove è stata valorizzata la condotta posta in essere, e non contestata nella sua portata, la sua chiara portata con rafforzamento della azione del complice, in senso conforme al giudice di primo grado); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 114 cod. pen; Ordinanza — n. 23337/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 114 cod. pen. non sono consentiti in quanto totalmente reiterativi, e chiaramente volti ad introdurre una lettura alternativa del merito ritenuta più convincente non consentita in questa sede, in presenza di una motivazione articolata, logica e del tutto esente da aporie o violazione di legge sul punto (pag. 5 dove è stata valorizzata la condotta posta in essere, e non contestata nella sua portata, la sua chiara portata con rafforzamento della azione del complice, in senso conforme al giudice di primo grado); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
motivazione inadeguata delle censure costituzionali mancanze gravi concorso proprio concorso di motivi di sospensione reiterazione di reati penali punibilità

Disposizioni normative citate

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art. 114 cod. pen
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Testo completo

posto da: GRAVINO MAURIZIO nato a CATANIA il 28/09/1970 avverso la sentenza del 02/10/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Gravino Maurizio, ritenuto che i due motivi proposti, che possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro, con il quale il ricorrente ha lamentato vizio della motivazione in ogni sua forma, oltre che violazione di legge quanto alla omessa applicazione nel caso di specie dell'art. 114 cod. pen. non sono consentiti in quanto totalmente reiterativi, e chiaramente volti ad introdurre una lettura alternativa del merito ritenuta più convincente non consentita in questa sede, in presenza di una motivazione articolata, logica e del tutto esente da aporie o violazione di legge sul punto (pag. 5 dove è stata valorizzata la condotta posta in essere, e non contestata nella sua portata, la sua chiara portata con rafforzamento della azione del complice, in senso conforme al giudice di primo grado); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteMarzia Minutillo Turtur Lucia Aielli DEPOSITATA IN CANC 1LERIA 24i 2026 Giudiziario De Mak 2