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Ordinanza — n. 23336/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding legal violations and reasoning defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23336/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by the defendants inadmissible due to a lack of specific grounds required by criminal procedure law. The appellants failed to distinguish between different types of reasoning defects, such as lack of reasoning, contradiction, or illogicality, instead presenting a generic and promiscuous criticism. Consequently, the court ruled that the appeals could not be examined on their merits and ordered the defendants to pay the costs.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.; Art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.: The appellant must specify precisely whether the alleged defect concerns the lack of reasoning, contradiction, or illogicality, as a generic and alternative criticism of all reasoning flaws renders the appeal inadmissible for lack of specificity.

Parole chiave

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lack of specificity criminal appeal reasoning defects inadmissible appeal promiscuous criticism art 606 cpp legal reasoning motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.
Letti i ricorsi proposti in unico contesto e con unico atto d'impugnazione nell'interesse di Mariarosaia Samantha Nocera e Diego Martelli, articolati in due motivi, con i quali gli imputati ricorrenti deducono violazione di legge e vizi esiziali di motivazione in maniera del tutto promiscua (art. 606, comma 1, lett.
Art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
e), se letto in combinazione con l'art. 581, comma 1, lett.
Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
art. 131 bis cod. pen
pen.) in relazione alla conferma dell'accertamento della responsabilità per il fatto contestato ed al rigetto del riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per la minima offensività del fatto (art. 131 bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 29541 del 16/07/2019
Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010
280727; Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, Rv.
Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011
248037; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011, dep.
Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012
251528; Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012, Sardo, Rv.
Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015
254329; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv.
Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015
263541; Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, P.G.
Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019
264535; Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv.
Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024
ex multis Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv.
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016
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Testo completo

posti da: NOCERA MARIAROSARIA SAMANTHA natl a NOCERA INFERIORE il 25/07/1977/ MARTELLI DIEGO nato a MILANO il 04/03/1963 - / avverso la sentenza del 22/12/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi proposti in unico contesto e con unico atto d'impugnazione nell'interesse di Mariarosaia Samantha Nocera e Diego Martelli, articolati in due motivi, con i quali gli imputati ricorrenti deducono violazione di legge e vizi esiziali di motivazione in maniera del tutto promiscua (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.) in relazione alla conferma dell'accertamento della responsabilità per il fatto contestato ed al rigetto del riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per la minima offensività del fatto (art. 131 bis cod. pen. in relazione al delitto di truffa); rilevato che il primo motivo difetta della specificità richiesta dagli artt. 581, comma 1, e 591 cod. proc. pen., in quanto deduce promiscuamente la violazione della legge penale e di quella costituzionale (neppure deducibile ai sensi della lett. b, dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen.) e tutti i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), stesso codice (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2019, dep. 2020, Filardo, Rv. 280727; Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, Rv. 248037; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011, dep. 2012, Bidognetti, Rv. 251528; Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012, Sardo, Rv. 254329; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv. 263541; Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, P.G. in proc. Rugiano, Rv. 264535; Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518). Invero, l'art. 606, comma 1, lett. e), se letto in combinazione con l'art. 581, comma 1, lett. d), evidenzia che non può ritenersi consentita l'enunciazione perplessa ed alternativa dei motivi di ricorso, essendo onere del ricorrente specificare con precisione se la deduzione di vizio di motivazione sia riferita alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a una pluralità di tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle varie parti della motivazione censurata.

Il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ha quindi l'onere sanzionato a pena di a-specificità, e quindi, in parte qua, di inammissibilità, del ricorso di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione.Per tali ragioni la censura alternativa ed indifferenziata di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risulta priva della necessaria specificità.

Rilevato altresì che il secondo motivo dedotto (mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità dell'offesa) è fondato su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quello già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla Corte di merito, dovendosi quindi considerare non specifico, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di impugnazione. Rileva, invero, la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel succitato vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1 lett.

c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (cfr. ex multis Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv. 286468 - 01); che, in particolare, la Corte territoriale ha argomentato il rigetto del richiesto riconoscimento della causa di esclusione della punibilità valorizzando modalità e circostanze del fatto e la personalità dell'agente, secondo parametri valutativi certamente validati da questa Corte e fondati sulla concreta analisi della fattispecie (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 - 01); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciscuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q. P.Q.MIN CANCLE24 G I i2026 / i9 Nocion, Guicluiìzlìanc.ì Mara 3-