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Ordinanza — n. 23335/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of appeal on procedural admissibility grounds regarding legal qualification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23335/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to contest the legal qualification of the facts during the second instance proceedings. The first-instance judgment became res judicata on this specific issue due to the appellant's omission, which the Court deemed a failure to interrupt the devolution chain. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to contest the legal qualification of facts in the second instance, rendering the first-instance judgment res judicata on that point.

Parole chiave

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procedural inadmissibility legal qualification res judicata second instance omission devolution chain interruption Cassation appeal procedural defect motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018
Sez. 2, n. 34972 del 02/10/2025
Sez. 2, n. 10968 del 22/01/2025
34972 del 02/10/2025, De Martino, n.m.; Sez. 2, n. 10968 del 22/01/2025, Cascorano, Rv.287652-01; Sez.
Sez. 1, n. 8082 del 10/10/2023
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Testo completo

posto da: LEGNAME GUIDO nato a CALTAGIRONE il 31/08/1990 avverso la sentenza del 30/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Legname Guido, ritenuto l'unico motivo proposto con il quale il ricorrente ha contestato la qualificazione giuridica del fatto ascritto e la conseguente assenza della condizione di procedibilità non era stato dedotto in sede di appello, come emerge dal riepilogo dei motivi, che eventualmente, il ricorrente avrebbe dovuto contestare, con conseguente interruzione della catena devolutiva sul punto, sicché la sentenza di primo grado ha su tale punto acquistato efficacia di giudicato Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018, dep. 18/01/2019, Di Fenza, Rv. 274346-01;

Sez.2, n. 34972 del 02/10/2025, De Martino, n.m.; Sez. 2, n. 10968 del 22/01/2025, Cascorano, Rv.287652-01; Sez. 2, n. 10968 del 22/01/2025, Cascorano, Rv. 287652-01, in motivazione; Sez.1, n. 8082 del 10/10/2023, Abbrescia, Rv. 286089-01 in motivazione) rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteMarzia Minutillo Turtur Lucia Aielli Oen) S 'TATA CANCELLERIA P 24 I 2026 hire o Giudwzolo De Sanik 2