Cassation court dismisses appeal for apparent contradiction as it merely reiterates lower court's reasoning without specific argument.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's decision contained a fatal flaw due to apparent contradictions and a misrepresentation of evidence regarding the threat used during the robbery. The court rejected this claim, ruling that the appeal lacked specific argumentation and merely repeated points already dismissed by the appellate court without challenging the core reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are formulated in terms not permitted by law, as they consist of mere criticism or a pedissequous repetition of arguments already rejected by the court of first instance, failing to provide a specific and arguable critique of the judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: GARRO SEBASTIANO FABRIZIO nato a CATANIA il 05/02/1973 avverso la sentenza del 02/10/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA 1' dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Sebastiano Fabrizio Garro, articolato in unico motivo, con cui si deduce il vizio esiziale di motivazione per mera apparenza ed intima contraddittorietà, avendo la Corte di merito confermato la responsabiltà per delitto di rapina impropria valorizzando le dichiarazioni della perspona offesa che riferiva della minaccia subita dall'agente, che accompagnava il verbo con la mostra di un oggetto utilizzato per offendere il corpo dell'offeso. ritenuto che il motivo risulta formulato in termini non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché fondato su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, la censura relativa al vizio di travisamento della prova con riguardo all'effettivo utilizzo di uno strumento atto a incutere timore, riferito soltanto dalla persona offesa e non corroborato in maniera certa dalle immagini della video sorveglianza, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio, mentre dal ricorso non emergono i descritti connotati di decisività e rilevanza; che nella fattispecie l'onere argomentativo della Corte territoriale risulta adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda la pagina 3 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q. P.Q.MIl Consigliere estensore La PresidenteMas o Perrotti Lucia Aielli 1/ 44( GUA, t:1;t2.0\DePOSITATA IN CANCELLERIA 24 G I U Il Funzionar