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Ordinanza — n. 23330/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specificity regarding recidivism and prescription calculation errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23330/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the joint appeal by two defendants inadmissible due to manifest lack of specificity in the first ground and manifest unfoundedness in the second. The defendants argued that the lower court failed to prove the illicit origin of gold jewelry and incorrectly calculated prescription periods based on aggravated recidivism. The court rejected these claims because the arguments merely reiterated those already dismissed on appeal without engaging with the specific reasoning provided by the appellate court.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 648 c.p.; Art. 157 c.p.; Art. 161 c.p.: A cassation appeal is inadmissible if its grounds lack specificity by merely reiterating arguments already rejected on appeal without providing a new critical analysis, and if the legal arguments regarding prescription periods are unfounded based on the established facts of aggravated recidivism.

Parole chiave

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lack of specificity manifest unfoundedness recidivism aggravation prescription period joint liability reception of stolen goods appellate reasoning recidiva

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso comune consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 648 c.p.
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 648 cod.
Art. 157 c.p.
275319 - 01) recidiva qualificata (anni otto di pena edittale massima + 2/3 ai sensi dell'art. 157 comma secondo, aumentato di 2/3 per la interruzione ai sensi del secondo comma dell'art.
Art. 161 c.p.
157 comma secondo, aumentato di 2/3 per la interruzione ai sensi del secondo comma dell'art. 161 cod.
art. 648 cod. pen
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 648 cod. pen., in quanto difetta qualsivoglia dimostrazione che i monili d'oro rinvenuti nella abitazione comune avessero provenienza delittuosa, né i ricorrenti potevano essere consapevoli della provenienza da delitto delle cose rinvenute; 2.2.
art. 161 cod. pen
157 comma secondo, aumentato di 2/3 per la interruzione ai sensi del secondo comma dell'art. 161 cod.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso comune consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour Sami
Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016
5, 6, 7 della motivazione della sentenza di appello), nonché la loro collocazione all'interno dell'abitazione (Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Rv.
Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, Schettino
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Testo completo

posti da: TRANCHESE GENNARO,nato a NAPOLI il 11/11/1962 r PISA ROSA nato a NAPOLI il 13/05/1962 avverso la sentenza del 03/11/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza qui impugnata, confermava nei confronti dei ricorrenti la sentenza di primo grado, che li aveva ritenuti responsabili in concorso del delitto di ricettazione contestato, così come aggravato per entrambi dalla recidiva qualificata, apprezzata dalla Corte nel suo valore ingravescente in ragione della accresciuta pericolosità sociale e maggior grado di colpevolezza, che i fatti oggetto di giudizio rappresentano.

2. Avverso tale sentenza, con unico atto, proponevano ricorso per cassazione gli imputati, a ministero del medesimo difensore abilitato, deducendo i seguenti motivi: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 648 cod. pen., in quanto difetta qualsivoglia dimostrazione che i monili d'oro rinvenuti nella abitazione comune avessero provenienza delittuosa, né i ricorrenti potevano essere consapevoli della provenienza da delitto delle cose rinvenute; 2.2. I medesimi vizi sono denunziati con riguardo al rigetto della richiesta declaratoria di estinzione per reato (contestato come commesso il 29 dicembre 2007) di ricettazione per prescrizione, atteso che la Corte ha erroneamente valorizzato il doppio aumento (ai fini del calcolo del tempo necessario alla prescrizione del reato) sia sul massimo della pena edittale, che con riferimento all'aumento previsto in caso di interruzione del detto termine.

3. Il ricorso, svolto in unico contesto, ma soggettivamente complesso, è inammissibile per aspecificità manifesta del primo motivo, che non si confronta con la motivazione diffusa della sentenza impugnata e manifesta infondatezza in diritto del secondo motivo. 3.1. Questa Corte ha più volte affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour Sami, Rv. 277710).

In particolare, quanto al primo motivo, i giudici di appello hanno dato conto, nel confermare l'affermazione di responsabilità per il delitto di ricettazione in concorso, della mancata giustificazione del possesso domestico di beni certamente provento di furto da parte degli imputati (pag. 5, 6, 7 della motivazione della sentenza di appello), nonché la loro collocazione all'interno dell'abitazione (Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Rv. 268643). Il motivo di ricorso meramente reiterativo che non si confronta dialetticamente con tali argomenti è primo della necessaria specificità, oltre a chiedere alla Corte di legittimità una nuova valutazione del merito (anche in tema di indicazione del tempus commissi delicti), preclusa nella sede di legittimità. 3.2.

Il delitto di ricettazione, considerato il doppio aumento del termine di prescrizione per la ritenuta (ancorchè in regime di equivalenza, Sez. U, n. 20808, del 25/10/2018, dep. 2019,Schettino, Rv. 275319 - 01) recidiva qualificata (anni otto di pena edittale massima + 2/3 ai sensi dell'art. 157 comma secondo, aumentato di 2/3 per la interruzione ai sensi del secondo comma dell'art. 161 cod. pen., per complessivi oltre 22 anni cui si devono aggiungere i periodi di sospensione del termine verificatisi in primo grado), vede correre il termine di prescrizione, per il fatto commesso non prima del primo dicembre 2007, oltre l'anno 2029.

4. Né la memoria trasmessa a mezzo p.e.c. in data 17 aprile 2026, con cui si replicano le ragioni esposte con gli originari motivi di impugnazione, presenta argomenti decisivi atti a rivalutarne l'ammissibilità.

5. All'inammissibilità del ricorso comune consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento di una somma, che si stima equo determinare in euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. PQ P.Q.MIl Consigliere estensore La PresidenteMassimo Perrotti Lucia Aielli r cePOSITATA IN LIERIA 24 .I'315