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Ordinanza — n. 23329/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific argumentation against lower court's rejection of exemption from punishment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23329/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court violated procedural rules by rejecting the plea of minimal offensiveness without sufficient reasoning. The court found the appeal non-specific because it merely repeated arguments already rejected in the appellate decision without addressing the actual grounds for that rejection.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.; Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it lacks specific argumentation against the contested decision, merely reiterating previously rejected grounds without engaging with the reasons given by the lower court.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity minimal offensiveness procedural violation reiteration of arguments exemption from punishment court of cassation motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Annunziata Cardillo, articolato in unico motivo, con il quale l'imputato ricorrente deduce vizio esiziale di motivazione e violazione di legge (art. 606, comma 1, lett.
Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
art. 131 bis cod. pen
pen.) in relazione al rigetto del riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per la minima offensività del fatto (art. 131 bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio
ex multis Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv.
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj
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Testo completo

posto da: CARDILLO ANNUNZIATA nata( a NAPOLI il 23/01/1963 ,avverso la sentenza del 20/11/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Annunziata Cardillo, articolato in unico motivo, con il quale l'imputato ricorrente deduce vizio esiziale di motivazione e violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.) in relazione al rigetto del riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per la minima offensività del fatto (art. 131 bis cod. pen. in relazione ai delitti di truffa e ricettazione di assegno bancario, con la recidiva qualificata); rilevato che il motivo è fondato su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quello già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla Corte di merito, dovendosi quindi considerare non specifico, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di impugnazione.

Rileva, invero, la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel succitato vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1 lett.

c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (cfr. ex multis Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv. 286468 - 01); che, in particolare, la Corte territoriale ha argomentato il rigetto del richiesto riconoscimento della causa di esclusione della punibilità valorizzando modalità e circostanze del fatto e la personalità dell'agente, secondo parametri valutativi certamente validati da questa Corte e fondati sulla concreta analisi della fattispecie (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

P.Q.MIl Consigliere estensore La Presidente Massimo Perrotti Lucia Aielli 41,‘C.A.A4) \,(131s.13/r DePO TATA IN CAN ITLERIA 24 2126 Il %bonario Giu @fi0 Maria Dr Saltti4