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Ordinanza — n. 23328/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23328/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23328/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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nato a NAPOLI il 17/06/1987 avverso la sentenza del 15/07/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;RITENUTO IN FATTO E Letto il ricorso di Regina Antonio; ritenuto che l'unico motivo di ricorso non solo è reiterativo, essendo sovrapponibile al motivo si appello proposto sullo stesso tema (legittimità della ordinanza ex art. 507 cod. proc. pen. per assenza di adeguata motivazione), ma anche aspecifico, avendo omesso il confronto con la specifica motivazione della Corte di appello sul punto (pag. 5 e seguenti, non solo quanto alla legittima pronuncia della ordinanza, ma anche quanto alla asserita lesione del proprio diritto di accedere a rito alternativo, anche tenuto conto degli altri elementi a supporto della decisione ritenuti decisivi a prescindere dalla acquisizione contestata); che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 507 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 23328/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 507 cod. proc. pen. per assenza di adeguata motivazione), ma anche aspecifico, avendo omesso il confronto con la specifica motivazione della Corte di appello sul punto (pag. 5 e seguenti, non solo quanto alla legittima pronuncia della ordinanza, ma anche quanto alla asserita lesione del proprio diritto di accedere a rito alternativo, anche tenuto conto degli altri elementi a supporto della decisione ritenuti decisivi a prescindere dalla acquisizione contestata); che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali censure procedurali impugnazione della cancellazione riesame della domanda d'asilo impugnabilità di decisioni incidentali

Disposizioni normative citate

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art. 507 cod. proc. pen
Letto il ricorso di Regina Antonio; ritenuto che l'unico motivo di ricorso non solo è reiterativo, essendo sovrapponibile al motivo si appello proposto sullo stesso tema (legittimità della ordinanza ex art. 507 cod. proc. pen.
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Testo completo

nato a NAPOLI il 17/06/1987 avverso la sentenza del 15/07/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Regina Antonio; ritenuto che l'unico motivo di ricorso non solo è reiterativo, essendo sovrapponibile al motivo si appello proposto sullo stesso tema (legittimità della ordinanza ex art. 507 cod. proc. pen. per assenza di adeguata motivazione), ma anche aspecifico, avendo omesso il confronto con la specifica motivazione della Corte di appello sul punto (pag. 5 e seguenti, non solo quanto alla legittima pronuncia della ordinanza, ma anche quanto alla asserita lesione del proprio diritto di accedere a rito alternativo, anche tenuto conto degli altri elementi a supporto della decisione ritenuti decisivi a prescindere dalla acquisizione contestata); che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q P.Q.M