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Ordinanza — n. 23326/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23326/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23326/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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posto da: CANNAO VINCENZO nato a MESSINA il 08/11/2000 avverso la sentenza del 06/10/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;RITENUTO IN FATTO E Letto il ricorso presentato nell'interesse di Vincenzo Cannaò, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza di vizio dì violazione di legge penale sostanziale e processuale, nonché di vizio della motivazione, in tutte le sue forme, in ordine al mancato assorbimento del reato di tentata estorsione, ai sensi degli artt. 56, 629, cod. pen., contestato al capo b) dell'imputazione, all'interno del reato di rapina, ex art. 628, cod. pen., contestato al capo :a), oltre che totalmente reiterativo in assenza di confronto con la motivazione, è anche manifestamente infondato perché censura la motivazione della sentenza nella parte in cui ritiene sussistenti entrambe le fattispecie di reato, prospettando in tal modo enunciati ermeneutici in contrasto con la normativa vigente e con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, a mente della quale "il delitto di tentata estorsione può concorrere con quello di rapina qualora le relative condotte, pur sviluppandosi entro un unico contesto spazio-temporale, abbiano ad oggetto beni distinti e siano sorrette da parimenti distinte intenzionalità e risoluzione volitiva" (Sez. 2, n. 4634 del 01/10/2020, dep. 2021, S., Rv. 280240 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 23326/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 56, 629, cod. pen., contestato al capo b) dell'imputazione, all'interno del reato di rapina, ex art. 628, cod. pen., contestato al capo :a), oltre che totalmente reiterativo in assenza di confronto con la motivazione, è anche manifestamente infondato perché censura la motivazione della sentenza nella parte in cui ritiene sussistenti entrambe le fattispecie di reato, prospettando in tal modo enunciati ermeneutici in contrasto con la normativa vigente e con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, a mente della quale "il delitto di tentata estorsione può concorrere con quello di rapina qualora le relative condotte, pur sviluppandosi entro un unico contesto spazio-temporale, abbiano ad oggetto beni distinti e siano sorrette da parimenti distinte intenzionalità e risoluzione volitiva" (Sez. 2, n. 4634 del 01/10/2020, dep. 2021, S., Rv. 280240 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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concorso materiale di reati doppia punibilità altri reati tentata rapina commisurazione della pena per rapina momento del reato
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Testo completo

posto da: CANNAO VINCENZO nato a MESSINA il 08/11/2000 avverso la sentenza del 06/10/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Vincenzo Cannaò, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza di vizio dì violazione di legge penale sostanziale e processuale, nonché di vizio della motivazione, in tutte le sue forme, in ordine al mancato assorbimento del reato di tentata estorsione, ai sensi degli artt. 56, 629, cod. pen., contestato al capo b) dell'imputazione, all'interno del reato di rapina, ex art. 628, cod. pen., contestato al capo :a), oltre che totalmente reiterativo in assenza di confronto con la motivazione, è anche manifestamente infondato perché censura la motivazione della sentenza nella parte in cui ritiene sussistenti entrambe le fattispecie di reato, prospettando in tal modo enunciati ermeneutici in contrasto con la normativa vigente e con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, a mente della quale "il delitto di tentata estorsione può concorrere con quello di rapina qualora le relative condotte, pur sviluppandosi entro un unico contesto spazio-temporale, abbiano ad oggetto beni distinti e siano sorrette da parimenti distinte intenzionalità e risoluzione volitiva" (Sez. 2, n. 4634 del 01/10/2020, dep. 2021, S., Rv. 280240 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteMarzia Minutillo Turtur Lucia Aielli ATAOCPOSII1t4 CANC.LLERI A /6 24udiziatio hintion Sottés Mara'