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Ordinanza — n. 23324/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal regarding omitted substitution of short custodial sentence due to lack of specific request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23324/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the second-instance judge failed to substitute a short custodial sentence ex officio. The appellant argued the lower court violated the law by omitting this substitution, but the court found no such error in the reasoning. The decision rests on the principle that without a specific, motivated request in the appeal, the appellate judge cannot convert the sentence, as this falls outside the scope of mandatory benefits listed in the Criminal Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 545-bis, cod. pen.; Art. 597, comma 5, cod. proc. pen.: The appellate judge cannot substitute a short custodial sentence ex officio if no specific and motivated request was made in the appeal, as such conversion is not a mandatory benefit under derogatory procedural law.

Parole chiave

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substitution of custodial sentence appellate procedure ex officio conversion specific motivated request inadmissible appeal derogatory provision devolutivo principle sanzione sostitutiva

Disposizioni normative citate

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Art. 545-bis, cod. pen.
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Sergio Cazzetta, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza di vizio della motivazione e la violazione di legge, con riferimento all'omesso avviso di sostituzione della pena detentiva in sede d'appello, ai sensi dell'art. 545-bis, cod.
Art. 597, comma 5, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 14168 del 25/03/2025, Consoli, Rv. 287820 - 01
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Testo completo

posto da: CAZZETTA SERGIO nato a SAN PIETRO VERNOTICO il 01/01/1961 avverso la sentenza del 09/07/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Sergio Cazzetta, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza di vizio della motivazione e la violazione di legge, con riferimento all'omesso avviso di sostituzione della pena detentiva in sede d'appello, ai sensi dell'art. 545-bis, cod. pen., e alla correlata omessa sostituzione della medesima, è manifestamente infondato perché censura vizi della sentenza che tuttavia non emergono dal testo della motivazione, prospettando enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo e altresì con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, a tenore della quale in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice d'appello non può disporre la sostituzione "ex officio" nel caso in cui, nell'atto di gravame, non sia stata formulata una specifica e motivata richiesta al riguardo, non rientrando la conversione della pena detentiva nel novero dei benefici e delle diminuenti tassativamente indicati dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., che costituisce disposizione derogatoria, di natura eccezionale, al principio devolutivo dell'appello (Sez. 2, n. 14168 del 25/03/2025, Consoli, Rv. 287820 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteMarzia Minutillo Turtur Lucia Aielli r DEPO_grrATA IN CANPELLERIA 2102026 2 ard Giudiziario M • De Saerik 2