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Ordinanza — n. 23323/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal on misappropriation charge due to lack of distinct ownership and binding payment purpose.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23323/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil appeals inadmissible, ordering the appellants to pay court costs and fines. The appellants argued that the defendant's failure to return an advance payment constituted misappropriation under Article 646 of the Penal Code, claiming the funds lacked a specific binding purpose and distinct ownership. The court rejected this, ruling that without a specific destination constraint, fungible funds merge into the recipient's general assets, negating the required element of alien ownership for the crime.

Regesto Legislator

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Art. 646 cod. pen.; The failure to return an advance payment for a future sale option does not constitute misappropriation if the funds were paid without a specific binding destination, as their fungible nature merges them into the recipient's general patrimony, losing the character of alien ownership.

Parole chiave

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misappropriation charge alien ownership requirement fungible funds advance payment patto di opzione civil breach vs crime inadmissible appeal appropriazione indebita

Disposizioni normative citate

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Art. 646 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 23783 del 07/05/2021, Tatti, Rv. 281461-01
(Sez. 2, n. 23783 del 07/05/2021, Tatti, Rv. 281461-01); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

posto da: dalla parte civile ABBRUZZO SALVATORE nato a SIRACUSA il 25/01/1976 dalla parte civile PATANE' ROBERTO nato a CATANIA il 16/04/1975 nel procedimento a carico di: ZAMMATARO SILVANO nato a CATANIA il 24/09/1972 avverso la sentenza del 13/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi presentati nell'interesse di Salvatore Abbruzzee Roberto Patanè, letta la memoria depositata nell'interesse dei ricorrenti in data 16/04/2026, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, nell'interesse di entrambi i ricorrenti, che deduce la ricorrenza di violazione di legge con riferimento alla pronuncia assolutoria per il reato di appropriazione indebita, ai sensi dell'art. 646, cod. pen., in ragione dell'esclusione del vincolo di destinazione del pagamento e del requisito dell'altruità, necessario a dimostrare la cd. interversio possessionis, è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esaustiva, logicamente lineare, puntualmente diretta a disattendere le doglianze della difesa, e altresì fondata sulla consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale non integra il delitto di appropriazione indebita, ma solo un inadempimento civilistico, la mancata restituzione della somma corrisposta a titolo di acconto sul prezzo di una vendita futura in esecuzione di un patto di opzione, atteso che il denaro versato in assenza di uno specifico vincolo di destinazione, stante la sua naturale fungibilità, entra a far parte del patrimonio delraccipiens", perdendo il carattere dell "altruità". (Sez. 2, n. 23783 del 07/05/2021, Tatti, Rv. 281461-01); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteMarzia Minutillo Turtur Lucia Aielli "1" : ' " " • 1........ ;..., r DePOSITATA 1,1 CANCELLERIA ,----, , tfp-, 24 I 2026 / - d FUMI sefi • GiudiZIWN Ma r e Satuis