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Ordinanza — n. 23320/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for reiterating lower court grievances and failing to raise new grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23320/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued violations of law regarding liability under Article 640 and sentencing aggravations, but the court found these claims merely reiterated grievances already presented at the appellate level. Furthermore, specific arguments concerning recidivism and general mitigating circumstances were rejected because they were not formally raised as distinct grounds of appeal in the lower instance, violating procedural requirements.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 640, 61, 133, 99, 62-bis cod. pen.: Appeals are inadmissible if they merely repeat grievances already argued at the appellate stage or if new grounds were not previously deduced as specific reasons of appeal.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility reiteration of grievances failure to raise new grounds procedural violation appeal sentencing aggravation review reiterazione di reati penali revisione della sentenza penale motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
pen., sono entrambi non consentiti in sede di legittimità perché le censure non risultano essere stati previamente dedotte come motivi di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.
Art. 640 cod. pen.
1-2 della sentenza impugnata sulla responsabilità del ricorrente per il reato di cui all'art. 640, cod.
Art. 61 n. 5 cod. pen.
pen.; il secondo motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza dei due vizi ora richiamati solo con riferimento specifico all'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n.
Art. 133 cod. pen.
3 con riferimento al giudizio di congruità della pena ai sensi dell'art. 133, cod.
Art. 99 comma quarto cod. pen.
pen., alla luce delle modalità della condotta e delle caratteristiche del fatto complessivamente considerate); ritenuto che il secondo motivo, con riferimento all'applicazione della recidiva reiterata, ai sensi dell'art. 99, comma quarto, cod.
Art. 62-bis cod. pen.
pen., nonché il terzo motivo con solo riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis, cod.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
pen., sono entrambi non consentiti in sede di legittimità perché le censure non risultano essere stati previamente dedotte come motivi di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
pen.; nonché il terzo motivo, che deduce la ricorrenza di vizio della motivazione nella parte riferita alla commisurazione della pena, sono tutti non consentiti perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarellí
pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarellí, Rv.
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Testo completo

O nato a CINQUEFRONDI il 27/02/1997 avverso la sentenza del 21/10/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA dato avviso alle parti; , udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Francesco Macrì, lette le conclusioni scritte depositate dalla difesa in data 02/05/2026, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza di vizio di violazione di legge e di vizio della motivazione, in tutte le sue forme, in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 640, cod. pen.; il secondo motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza dei due vizi ora richiamati solo con riferimento specifico all'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 5, cod. pen.; nonché il terzo motivo, che deduce la ricorrenza di vizio della motivazione nella parte riferita alla commisurazione della pena, sono tutti non consentiti perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e altresì manifestamente infondati, giacché censurano passaggi della sentenza che puntualmente disattendono le doglianze presentate con argomentazioni esaustive, logicamente lineari e adeguatamente corredate di rinvii alla giurisprudenza di questa Corte (si vedano, in particolare, pagg. 1-2 della sentenza impugnata sulla responsabilità del ricorrente per il reato di cui all'art. 640, cod. pen.; pag. 2 sui requisiti della minorata difesa di cui all'art. 61, n. 5, cod. pen., nonché sulla sussistenza di essi rispetto al caso in esame; e infine pag. 3 con riferimento al giudizio di congruità della pena ai sensi dell'art. 133, cod. pen., alla luce delle modalità della condotta e delle caratteristiche del fatto complessivamente considerate); ritenuto che il secondo motivo, con riferimento all'applicazione della recidiva reiterata, ai sensi dell'art. 99, comma quarto, cod. pen., nonché il terzo motivo con solo riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis, cod. pen., sono entrambi non consentiti in sede di legittimità perché le censure non risultano essere stati previamente dedotte come motivi di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarellí, Rv. 270627-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 5 maggio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMarzia Minutillo Turtur Luci Aielli OMSIMPA SNJ VAMMI IITMA 24 ICO26 4.)It'r‘ St"rik 3