Italian Court dismisses appeal as generic for lacking specific grounds regarding sentencing and mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the grounds raised by the appellant. The appellant argued for a reduction in sentencing and the application of generic mitigating circumstances under Article 62-bis of the Penal Code, claiming the lower court's reasoning was illogical. The court rejected these claims because the first-instance judgment provided a logically complete and sufficient explanation based on the defendant's pre-trial life, without needing to address every favorable element presented.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62-bis c.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and indeterminate, failing to specify the elements relied upon by the lower court, as the appellate judge need only verify the relevance of the decisive factors cited in the original judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: PORTO FRANCESCO nato a CATANIA il 15/12/1991 avverso la sentenza del 09/10/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Francesco Porto, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza di vizio di mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in ordine alla dosimetria della pena, e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis, cod. pen., è generico per indeterminatezza, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, giacché, non indicando gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che lo stesso motivo è altresì generico per mancanza di specificità, in ragione della mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (cfr., sul tema, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01); che in ogni caso tale doglianza risulta non consentita e altresì manifestamente infondata in presenza di una motivazione esaustiva e logicamente lineare come quella esposta nel corpo della sentenza impugnata, nonché conforme ai principi di consolidata giurisprudenza di questa Corte, a tenore dei quali non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243), rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 50196 del 26/10/2018, Montuori, n. m.;
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899) (si veda pag. 4 della sentenza, ove il giudice basa il proprio convincimento sulle peculiarità del caso concreto e sulla vita ante acta del ricorrente, dalla quale vengono derivati i tratti negativi della sua personalità); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Di P.Q.MIl Consigliere estensore Presidente CAN t .LERIA Marzia Minutillo Turtur 1N Lucia Aielli 24 1 2026