Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 23317/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23317/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23317/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

posto da: dalla parte civile RAGUSO LEONARDO COSIMO nato a MARTINA FRANCA il 09/01/1965 nel procedimento a carico di: TAGLIENTE GAETANO nato a MARTINA FRANCA il 04/11/1971 avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;RITENUTO IN FATTO E

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23317/2026 — snpen · Corte di Cassazione: di TARANTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;RITENUTO IN FATTO E

Parole chiave

Generato dall'IA
appropriazione indebita di beni demaniali appropriazione indebita e appropriazione di poca entità ripetizione dell'indebito bene acquisito in sostituzione degli acquisti impiego illecito di valori patrimoniali azione mobiliare
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

posto da: dalla parte civile RAGUSO LEONARDO COSIMO nato a MARTINA FRANCA il 09/01/1965 nel procedimento a carico di: TAGLIENTE GAETANO nato a MARTINA FRANCA il 04/11/1971 avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Leonardo Cosimo Raguso, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza di vizio di violazione di legge, in ordine alla decisione assolutoria formulata dalla Corte d'appello di Taranto per il reato di cui all'art. 646, cod. pen., non è consentito perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese (si vedano, in particolare, pagg. 6-7 della sentenza impugnata ove il giudice illustra gli elementi dai quali dedurre la mancanza di tipicità della condotta appropriativa, atteso che una delle due autovetture era stata restituita dall'imputato, e che l'altra era stata rubata ad opera di ignoti prima della scadenza del contratto di comodato d'uso di cui tale vettura era oggetto), risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01) tra l'altro caratterizzata da evidente genericità nella sua formulazione, in assenza di confronto con la motivazione, e di argomentazioni precise dalle quali evincere la sussistenza della cd. interversio possessionis necessaria ad integrare il reato di appropriazione indebita; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q. P.Q.M