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Ordinanza — n. 23316/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to repetitive complaints and impermissible new sentencing review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23316/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant argued violations of law regarding the elements of the crime of receiving stolen goods and defects in sentencing, but these claims were deemed merely repetitive of arguments already rejected in the appellate court. The court ruled that the second-degree judge had logically addressed the facts and that the appellant cannot request a new evaluation of sentence proportionality in a cassation proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod. pen.; Art. 364 c.p.p.: Appeals based on repetitive grievances or seeking a new assessment of sentence proportionality are inadmissible in cassation proceedings.

Parole chiave

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repetitive complaints inadmissible appeal sentencing review crime of receiving cassation procedure reiterazione di reati penali riesame dell'entità pena adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. pen.
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Ignazio Sansonne, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza di vizio di violazione di legge in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di ricettazione ai sensi dell'art. 648, cod.
Art. 364 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
pen., nonché di vizio della motivazione, in tutte le sue forme, in ordine alla responsabilità del ricorrente per il reato contestato, non è consentito perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
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Testo completo

posto da: SANSONNE IGNAZIO nato a ANDRIA il 18/08/1971 avverso la sentenza del 28/03/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Ignazio Sansonne, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza di vizio di violazione di legge in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di ricettazione ai sensi dell'art. 648, cod. pen., nonché di vizio della motivazione, in tutte le sue forme, in ordine alla responsabilità del ricorrente per il reato contestato, non è consentito perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e altresì manifestamente infondato, giacché le doglianze presentate sono state puntualmente disattese nel corso del secondo grado di giudizio con argomentazioni logicamente lineari e non censurabili in sede di legittimità (si veda, in particolare, pag. 21 della sentenza impugnata sulla provenienza furtiva del veicolo); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza di vizio della motivazione, in tutte le sue forme, in ordine alla commisurazione della pena, non è consentito in sede di legittimità perché nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione;

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243), come nel caso di specie, in cui il giudice di secondo grado ha puntualmente illustrato gli elementi sulla base dei quali procedere al ricalcolo della pena, tenuto conto, precisamente, dell'oggettiva gravità del fatto, dedotta dalle modalità professionali dell'azione, e della reiterazione nella condotta criminosa, già preceduta da altri reati della stessa indole (si veda pag. 22 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q. P.Q.M