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Ordinanza — n. 23314/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for reiterating lower court grievances and seeking new sentencing evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23314/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of complaint merely reiterated grievances already addressed in the appellate judgment. The appellant argued for a new assessment of sentence congruity based on alleged procedural defects, while the court noted the lower court's reasoning was based on specific aggravating factors like profit and damage. Consequently, the court refused to re-evaluate the penalty, ruling that such a review is prohibited in cassation proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The cassation appeal is inadmissible if it merely reiterates grievances already disallowed in the appellate judgment or seeks a new evaluation of sentence congruity, which is prohibited as the lower court's determination is not subject to re-examination for arbitrariness or illogical reasoning.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility reiterative grievances sentence congruity review procedural contradiction defect penal sanction evaluation modalità di calcolo dell'ammenda maggiorazione dissuasiva sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
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Testo completo

posto da: GJECI DENIS nato il 15/12/1993 avverso la sentenza del 11/07/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Denis Gjeci, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza di vizio di contraddittorietà della motivazione, in ordine al calcolo della pena, non è consentito in quanto meramente reiterativo di doglianze già presentate in appello e ivi puntualmente disattese, ed è altresì vietato perché nel giudizio di cassazione perché è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione;

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243); che il giudice di merito ha motivato sul trattamento sanzionatorio adducendo ragioni non suscettibili di censura in questa sede (si veda pag. 5 della sentenza impugnata, ove si giustifica l'aumento del minimo edittale sulla base dell'entità del profitto e del danno cagionato, delle modalità della condotta e del contributo causale dei vari soggetti); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteMarzia Minutillo Turtur Lucia Aielli r 0e9OSITATA IN CANCELLERIA h, 2 4 U 2026 e Fumi Giudiziario De Santi 2