Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to repetitive grievances and untimely added arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant argued that the lower court failed to properly evaluate victim statements, underestimated the robbery's severity, and omitted aggravating circumstances. The court rejected these claims as merely repetitive of arguments already dismissed in the appellate stage and noted that the new claim regarding aggravated circumstances was filed too late without proper connection to the original appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 585, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 629, cod. pen.; Art. 62-bis, cod. pen.: Appeals containing grievances merely reiterative of those already rejected in the appellate judgment or filed as new arguments without connection to the original appeal are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: CIMMINO FRANCESCO nato a NAPOLI il 25/09/1986 avverso la sentenza del 28/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Francesco Cimmino, ritenuto che i seguenti motivi di ricorso: il primo, che deduce la ricorrenza di vizio di carenza e/o illogicità della motivazione in ordine alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa poste a base del giudizio di responsabilità a carico del ricorrente; il secondo, che deduce la ricorrenza di vizio di illogicità della motivazione per il mancato riconoscimento della lieve entità della rapina, ai sensi dell'art. 629, a seguito della pronuncia della Corte costituzionale; il quarto, che deduce la ricorrenza di vizio di mancanza della motivazione in ordine all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62- bis, cod. pen., sono tutti non consentiti perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello, dove sono state disattese (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01), e sono altresì manifestamente infondati, giacché si risolvono in censure che tuttavia non emergono dal testo della sentenza impugnata, la quale illustra con argomentazioni lineari e prive di vizi logici le ragioni poste a fondamento del proprio convincimento (si veda in particolare pag. 4 in ordine alle dichiarazioni della persona offesa e all'affidabilità di tale fonte, in base alla chiarezza e alla completezza della ricostruzione dei fatti da essa proposta; pag. 5 in ordine all'impossibilità di ritenere tenue il fatto in ragione delle modalità particolarmente gravi del loro inverarsi, e della correlata inammissibilità di mitigazione sanzionatoria tramite riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, attesa l'assenza di elementi idonei a giustificarne l'applicazione); ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza di vizio della motivazione perché omessa in ordine all'applicazione della circostanza aggravante delle più persone riunite, non è consentito, attesa la proposizione dello stesso solo con il deposito dei motivi aggiunti, in assenza di collegamento con le doglianze introdotte con l'atto di appello, sicché deve essere richiamato il disposto dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., (Sez. 3, n. 43917 del 14/10/2021, G., Rv. 282218-01;
Sez. 5, n. 166 del 13/01/1992, GGT, Rv. 279942-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 2 P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteMarzia Minutillo Turtur Lucia Aielli DEPOSITATA IN CANC L4RIA 24AIU 2 6 4JFvi' ari. tudiziario Santis Ari