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Ordinanza — n. 23311/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23311/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23311/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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posto da: TANASELEA OCTAVIAN GEORGE nato il 14/08/1993 avverso la sentenza del 04/11/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;RITENUTO IN FATTO E Letto il ricorso presentato nell'interesse di George Octavian Tanaselea, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza di vizio di violazione di legge e di vizio della motivazione, in tutte le sue forme, in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 648, cod. pen., nonché in ordine al diniego di applicazione dell'art. 131-bis, cod. pen., non è consentito perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello e ivi puntualmente disattese (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 23311/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 648, cod. pen., nonché in ordine al diniego di applicazione dell'art. 131-bis, cod. pen., non è consentito perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello e ivi puntualmente disattese (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione risarcimento per errore giudiziario ripetizione dell'indebito revisione in materia penale risarcimento per atto illecito altri capi d'accusa
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Testo completo

posto da: TANASELEA OCTAVIAN GEORGE nato il 14/08/1993 avverso la sentenza del 04/11/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di George Octavian Tanaselea, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza di vizio di violazione di legge e di vizio della motivazione, in tutte le sue forme, in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 648, cod. pen., nonché in ordine al diniego di applicazione dell'art. 131-bis, cod. pen., non è consentito perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello e ivi puntualmente disattese (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) ed è altresì manifestamente infondato, giacché la corte non incorre nei vizi motivazionali censurati, debitamente argomentando, con passaggi esenti da vizi logici manifesti, su entrambe le doglianze presentate dalla difesa; che, infatti, la sentenza contiene un'esaustiva esposizione delle ragioni per cui non può essere disposta la derubricazione del reato di ricettazione in furto, stante l'assenza di elementi atti a provare la sussistenza di tale reato (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) e altresì delle ragioni per le quali non possa ritenersi concedibile la causa di non punibilità sopra richiamata (si vedano pagg. 4-5 della sentenza impugnata, ove il giudice fonda tale diniego sulla base del valore del bene oggetto del reato e delle modalità della condotta); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteMarzia Minutillo Turtur Lucia A ielli r DEPOSITATA IN CANCE 24. G I ?g0291il Ftertionerio i ziario De. nitis 2