Italian Supreme Court dismisses appeal claiming extortion misclassification and credibility errors as inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared Luigi Penna's appeal against the Naples Court of Appeal inadmissible. Penna argued that the lower court incorrectly classified his actions as attempted extortion rather than arbitrary exercise of rights and failed to properly assess the victim's credibility. The court rejected these claims as merely repetitive of arguments already made in the appellate stage and manifestly unfounded given the lower court's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 393, 56, 629 cod. pen.; Appeals reiterating grievances already examined in the appellate instance or manifestly unfounded are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: PENNA LUIGI nato a SOLOFRA il 05/08/1974 avverso la sentenza del 23/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; g4)-.RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Luigi Penna, ritenuto che tutti i motivi di ricorso, come di seguito elencati: il primo, che deduce la ricorrenza di vizio di violazione di legge, in ordine alla qualificazione del fatto in termini di tentata estorsione, ai sensi degli artt. 56, 629, cod. pen. anziché ai sensi dell'art. 393, cod. pen., come esercizio arbitrario delle proprie ragioni; il secondo, che deduce la ricorrenza di vizio di violazione di legge con riferimento alla sussistenza del dolo specifico di fattispecie; il terzo, che deduce la ricorrenza di vizio della motivazione e il travisamento della prova in ordine al giudizio di credibilità della persona offesa costituitasi parte civile; il quarto, che deduce la ricorrenza di vizio di violazione di legge processuale e della motivazione meramente apparente avendo la sentenza impugnata pedissequamente aderito alla motivazione della sentenza di primo grado; non sono consentiti perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e anche manifestamente infondati perché censurano passaggi della sentenza che puntualmente disattendono le doglianze presentate, con argomentazioni esenti da vizi logici scrutinabili in questa sede e corredate di pertinenti riferimenti giurisprudenziali a sostegno della decisione (si vedano, in particolare, pagg. 3-4 della sentenza impugnata con riferimento all'inequivocabile qualificazione del fatto in termini estorsivi e alla sussistenza dell'elemento soggettivo che vale a distinguere tale reato dalla fattispecie di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, di cui all'art. 393, cod. pen.; pagg. 4-5 con riferimento alla credibilità della persona offesa, la cui ricostruzione è stata ritenuta lineare e genuina, in quanto priva d'intento calunnatorio; e pagg. 2-3 con riferimento ai limiti di ammissibilità della motivazione per relationem, come da giurisprudenza richiamata, per i quali sarebbe possibile riportarsi agli elementi già esaminati in primo grado, dovendo la sentenza di secondo grado riguardare solo gli aspetti nuovi o contraddittori mai valutati); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
P.Q.Mt Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 5 maggio 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente Marzia Minutillo Turtur Lucia Aielli r DEPOSITATA CANCE R!A 24 G 26 3