Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific factual elements under Article 581 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the grounds raised by the appellant. The appellant argued for a violation of logic and contradiction in the lower court's reasoning regarding sentencing, but failed to specify the exact elements underlying the criticism. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the required specificity to allow the appellate judge to exercise its supervisory power.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the grounds are generic and indeterminate, failing to identify the specific elements of the decision under review that constitute the alleged error.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
da: DINAMICO IDA nato a TORRE ANNUNZIATA il 08/12/1968 avverso la sentenza del 17/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; i;¦RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Ida Dinamico, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza di vizio di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione posta a fondamento della sentenza impugnata, con riferimento altresì al trattamento sanzionatorio, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, ed è altresì generico per mancanza di specificità, in quanto privo di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (cfr., sul tema, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteMarzia Minutillo Turtur Lucia Aielli .kkr DEPOSITATA IN CANCELLERIA 246 2,26 9 Flop« ludizierio Sana 2