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Ordinanza — n. 23305/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as merely reiterative of lower court arguments regarding sentencing and charge qualification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23305/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the first ground was a mere repetition of arguments already fully addressed in the appellate judgment. The appellant argued for a different legal characterization of the facts and a reduction in the penalty, but the court found these points insufficient for review at this stage. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 648, cod. pen.; Art. 712, cod. pen.; Art. 62-bis, cod. pen.: An appeal claiming violation of law regarding the assessment of evidence or sentencing is inadmissible if it merely reiterates grievances already exhaustively disallowed in the second instance without presenting new legal grounds.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Appeal Inadmissibility Reiterative Arguments Sentencing Review Charge Qualification Cassazione Decision Legal Reiteration modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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Art. 648, cod. pen.
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Giuseppe Lapiccirella, ritenuto che il primo motivo, che deduce la ricorrenza di vizio di violazione di legge in ordine alla valutazione del compendio probatorio posto a fondamento del giudizio di colpevolezza per il reato di cui all'art. 648, cod.
Art. 712, cod. pen.
pen., con omessa riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 712, cod. pen., e relativo altresì alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, di cui all'art.
Art. 62-bis, cod. pen.
pen., e relativo altresì alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, di cui all'art. 62-bis, cod. pen., non è consentito perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
pen., non è consentito perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni esaustive ed esenti da vizi logici scrutinabili in sede di legittimità, risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv.
Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia
273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv.
Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto
275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv.
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri
271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv.
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Testo completo

posto da: LAPICCIRELLA GIUSEPPE nato a CERIGNOLA il 29/01/1964 avverso la sentenza del 03/06/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Giuseppe Lapiccirella, ritenuto che il primo motivo, che deduce la ricorrenza di vizio di violazione di legge in ordine alla valutazione del compendio probatorio posto a fondamento del giudizio di colpevolezza per il reato di cui all'art. 648, cod. pen., con omessa riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 712, cod. pen., e relativo altresì alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, di cui all'art. 62-bis, cod. pen., non è consentito perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni esaustive ed esenti da vizi logici scrutinabili in sede di legittimità, risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); che la Corte d'appello ha adeguatamente motivato in ordine alla prova del fatto integrante il reato di ricettazione dimostrando l'insussistenza dei requisiti per aversi la contravvenzione d'incauto acquisto, ai sensi dell'art. 712, cod. pen., nonché in ordine alla quantificazione della pena, alla luce del calcolo effettuato dal primo giudice con applicazione di una misura di pena inferiore al minimo editale (si vedano le pagg. 3-4 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza di vizio di manifesta illogicità della motivazione in ordine alla determinazione della pena, è generico per indeterminatezza e altresì per mancanza di specificità, in quanto privo di confronti con la sentenza impugnata, oltre che manifestamente infondato, avendo il giudice di secondo grado adeguatamente motivato in ordine alla commisurazione sanzionatoria; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

P.Q.M