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Ordinanza — n. 23304/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for procedural and substantive violations regarding criminal liability and prescription terms.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23304/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, rejecting all four grounds raised by the appellant. The appellant argued for procedural errors, a new assessment of evidence, prescription issues, and subjective intent flaws, but the court found these arguments manifestly unfounded. The decision rests on the principle that the cassation court cannot re-evaluate evidence or substitute its own reasoning for that of the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod. pen.; Art. 161 cod. pen.; Art. 712 cod. pen.: The cassation court cannot substitute its own evaluation of evidence or logical reasoning for that of the court of first instance and appeal, nor can it re-examine the factual findings or legal application made by the lower courts.

Parole chiave

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cassation inadmissibility substitution of reasoning criminal liability assessment prescription term computation subjective intent dolo procedural violation claim evidence evaluation preclusion censura dell'apprezzamento delle prove

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. pen.
Art. 161 cod. pen.
Art. 712 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
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Testo completo

posto da: DE MARTINO GIOVANNI nato a NAPOLI il 16/01/1958 avverso la sentenza del 15/05/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Giovanni De Martino e la memoria depositata dalla difesa in data 28/04/2026, ritenuto che il primo motivo, che deduce la ricorrenza di vizio di violazione di legge processuale e di vizio della motivazione, in tutte le sue forme, in ordine al rigetto della richiesta di legittimo impedimento presentata dal difensore del ricorrente sulla base di certificazione medica, è manifestamente infondato in quanto censura vizi che non ricorrono dal testo della sentenza impugnata, la quale, per contro, correttamente articola le proprie argomentazioni a fondamento della decisione assunta sulla doglianza in modo logicamente lineare e pertanto non censurabile in questa sede (si veda in tal senso il verbale di udienza e la considerazione spesa in relazione all'impedimento richiamato, ritenuto non ostativo alla partecipazione in giudizio, elementi con i quali il ricorrente non si confronta affatto); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza di vizio di violazione di legge e di vizio della motivazione in tutte le sue forme in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 648, cod. pen, non è consentito giacché propone una diversa valutazione del compendio probatorio, sottratta tuttavia allo scrutinio di questa Corte stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); e che tale motivo è anche manifestamente infondato giacché il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato (si vedano, in particolare, pag. 6-7 della sentenza impugnata nella parte in cui la corte di merito ha preso in esame le prove dichiarative del teste Lattarulo e la documentazione contabile); ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza di vizio di violazione di legge in ordine all'individuazione del termine di prescrizione, risulta manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo e precisamente con i criteri di computo di cui all'art. 161, secondo comma, cod. pen., relativi alla recidiva reiterata; 2ritenuto che il quarto motivo, che deduce la ricorrenza di vizio di violazione di legge e di vizio della motivazione, in tutte le sue forme, in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato, con rigetto di riqualificazione del fatto nei termini di cui all'art. 712, cod. pen., è manifestamente infondato giacché censura vizi della motivazione che tuttavia non emergono dal testo della sentenza, la quale, anzi, correttamente motiva in ordine al dolo, senza incorrere in vizi logici scrutinabili in questa sede (si veda in particolare pag. 6 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteMarzia Minutillo Turtur Lucia Aielli DIEPOSIVATPN CA Tree...EWA 24. 2026 D4 Silnith 3