Italian court dismisses appeal claiming lack of reasoning regarding mandatory substitution of short custodial sentences.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Vincenzo Favatà's appeal inadmissible due to a lack of reasoning claim. Favatà argued the lower court failed to substitute a short custodial sentence as required by law, while the state contended the judge possesses discretionary power and is not obligated to propose such measures in every case. The court rejected the appeal because established jurisprudence confirms that omitting the specific warning does not render a sentence null if the judge implicitly evaluated the lack of prerequisites for substitution.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 20-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689; Art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen.: The judge is not obligated to propose a substitute penalty in every case regarding short custodial sentences, as they hold discretionary power; therefore, omitting the specific warning does not cause nullity if an implicit evaluation of prerequisites occurred.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: FAVATA VINCENZO nato a FOGGIA il 16/06/1984 avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Vincenzo Favatà, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza di vizio di carenza della motivazione, in ordine alla mancata sostituzione della pena ai sensi dell'art. 20-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, è manifestamente infondato perché prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, a mente della quale "in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il giudice non è tenuto a proporre, in ogni caso, all'imputato l'applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito di un potere discrezionale al riguardo, sicché l'omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell'avviso di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un'implicita valutazione dell'insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva" (Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023, dep. 2024, S., Rv. 285710 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteMarzia Minutillo Turtur Lucia Aielli 2