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Ordinanza — n. 23301/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against conviction for theft, rejecting claims of legal error and lack of motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23301/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant argued that the lower court failed to prove intent regarding the theft and improperly denied generic mitigating circumstances. The court rejected these claims, noting the second-instance judgment correctly analyzed the subjective elements of the crime and applied established principles regarding the assessment of mitigating factors.

Regesto Legislator

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Art. 648-bis cod. pen.; Art. 62-bis cod. pen.: The Supreme Court holds that an appeal challenging the lack of motivation for denying generic mitigating circumstances is inadmissible if the lower court's reasoning is not manifestly illogical and correctly applies the principle that only decisive elements need be considered.

Parole chiave

Generato dall'IA
theft conviction appeal generic mitigating circumstances lack of motivation defense subjective element intent inadmissible appeal Corte di Cassazione criminal procedure Italy attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 648-bis cod. pen.
Art. 62-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro
Sez. 2, n. 50196 del 26/10/2018, Montuori
271243), rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 50196 del 26/10/2018, Montuori, n.
Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli
Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule
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Testo completo

nato a CASALUCE il 14/02/1959 avverso la sentenza del 25/11/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso e le note difensive del 10/04/2026 presentate nell'interesse di Antonio Ausilio, ritenuto che il primo motivo, che deduce la ricorrenza di vizio di violazione di legge penale e di vizio di mancanza e di manifesta illogicità della motivazione, in ordine all'accertamento del dolo di fattispecie, venendo contestata, nella specie, la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 648-bis, cod. pen., è manifestamente infondato perché censura vizi che non ricorrono nel corpo della sentenza di secondo grado, la quale, anzi, correttamente argomenta in ordine alla sussistenza della condotta e dell'elemento soggettivo del reato desunto da molteplici elementi (si veda pag. 2 della sentenza impugnata, ove vengono elencati i documenti dai quali ricavare la consapevolezza del ricorrente della provenienza illecita del bene e la volontà del medesimo di ostacolarne il ritrovamento, tipiche del reato contestatogli, tra i quali, particolare rilievo veniva assunto dalla falsa procura notarile); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza di vizio di violazione di legge e di vizio della motivazione in tutte le sue forme, in ordine al diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis, cod. pen., non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, come quella del giudice adito (si veda, in particolare, pag. 4 in cui le predette attenuanti vengono escluse sulla base della gravità del fatto complessivamente considerato), il quale ha fatto corretta applicazione del consolidato principio affermato da questa Corte, secondo cui, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243), rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 50196 del 26/10/2018, Montuori, n. m.;

Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 5 maggio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMarzia Minutillo Turtur Lucia Aielli )23k t' DePOSITATA IN CANCELLERIA 24 G 6 li Ptenrio 124.1:zsano L Mi 3