Cassation court dismisses appeal regarding requalification of fraud and denial of generic mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's claims regarding the requalification of the offense and the denial of generic mitigating circumstances. The appellant argued that the lower court's reclassification from simple fraud to computer fraud was vague and violated the principle of contradiction, while also contesting the refusal of statutory leniency. The court upheld the lower court's decision, affirming that the requalification was legally sound and that the judge correctly applied established principles by only considering decisive elements when denying mitigating factors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 640 ter, comma 3, cod. pen.; Art. 62-bis, cod. pen.: The Court of Cassation holds that an appeal challenging the requalification of a crime under Art. 640 ter is inadmissible if the lower court's reasoning is specific, and the denial of generic mitigating circumstances under Art. 62-bis is valid when the judge relies only on decisive elements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: FABBOZZI PASQUALE GIOVANNI nato a CASERTA il 09/07/1986 avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Pasquale Giovanni Fabbozzi, ritenuto che il primo motivo, che deduce la ricorrenza di vizio della violazione di legge e di vizio della motivazione, in tutte le sue forme, in ordine alla riqualificazione del fatto operata dalla Corte d'appello nei termini di cui all'art. 640- ter, comma terzo, cod. pen., in luogo che nei termini della truffa semplice, ai sensi dell'art. 640, cod. pen., è generico per indeterminatezza, perché privo di specificità desumibile dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (cfr., sul tema, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01) con particolare riferimento al corretto richiamo alla giurisprudenza di legittimità sul tema della violazione del contraddittorio e modifica della imputazione a sorpresa per come specificamente richiamata a pag. 3; ritenuto che il secondo motivo, che deduce la ricorrenza di vizio della motivazione in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis, cod. pen., non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, come quella del giudice adito, il quale ha fatto corretta applicazione del consolidato principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243), rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 50196 del 26/10/2018, Montuori, n. m.;
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899); che la Corte d'appello si è pronunciata correttamente in ordine ad entrambi i motivi puntualmente rilevando la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della frode informatica ai sensi dell'art. 640-ter, cod. pen., nonché le ragioni sulla base delle quali ritenere insussistenti i requisiti di applicazione delle circostanze attenuanti generiche (si vedano pagg. 4-6 sulla qualificazione giuridica del fatto, e pag. 8 con riguardo al diniego delle attenuanti sulla base della mancanza di elementi favorevoli che ne giustifichino l'applicazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 2 P.Q.M