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Ordinanza — n. 23299/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as grounds are merely reiterative of appellate court's rejected arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23299/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the applicant's arguments were merely reiterative of those already rejected by the Court of Appeal. The applicant challenged the admissibility of witness statements and the sentencing, but the court found these points had been exhaustively addressed without logical flaws in the lower judgment. Consequently, the appeal was dismissed, and the applicant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 63 cod. proc. pen.; Art. 648 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: The Supreme Court rejects appeals where grounds are merely reiterative of those already disallowed in the appellate decision, particularly regarding the inadmissibility of new assessments on sentencing congruity.

Parole chiave

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reiterative grounds inadmissible appeal sentencing review witness statements criminal procedure Italian Supreme Court costs order permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

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Art. 63 cod. proc. pen.
6-7 della sentenza impugnata con riferimento all'utilizzabilità delle dichiarazioni della persona informata, atteso che, non sussistendo specifici indizi di reità a suo carico, neanche potevano ritenersi integrate violazioni delle garanzie difensive richieste dall'art. 63, cod.
Art. 648 cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
pen.; - il terzo motivo, che deduce la ricorrenza di vizio della motivazione, in tutte le due forme, in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis, cod.
I. 152/1975

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
pen.; - il quarto motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza di vizio d'illogicità della motivazione in ordine alla commisurazione della pena base, non sono consentiti perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
Sez. 2, n. 9473 del 21/01/2025, Marinosci
Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
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Testo completo

posto da: GALUSHKO IGOR nato il 07/08/1969 avverso la sentenza del 19/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Igor Galusthko, ritenuto che tutti i motivi di ricorso, come di seguito elencati: - il primo motivo, che deduce la ricorrenza di vizio di violazione di legge processuale e di vizio della motivazione, in tutte le sue forme, in ordine all'utilizzabilità delle dichiarazioni del Viter, in quanto rese in assenza degli avvisi di cui all'art. 63, cod. proc. pen., e altresì in riferimento alla perquisizione operata nelle forme di cui all'art. 4 I. 152/1975 in assenza di richieste di assistenza legale e senza che la medesima perquisizione fosse convalidata dal pubblico ministero; - il secondo motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza di vizio di illogicità della motivazione in ordine alla valutazione delle prove poste a fondamento del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 648, cod. pen.; - il terzo motivo, che deduce la ricorrenza di vizio della motivazione, in tutte le due forme, in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis, cod. pen.; - il quarto motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza di vizio d'illogicità della motivazione in ordine alla commisurazione della pena base, non sono consentiti perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni esaustive e prive di vizi logici censurabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 6-7 della sentenza impugnata con riferimento all'utilizzabilità delle dichiarazioni della persona informata, atteso che, non sussistendo specifici indizi di reità a suo carico, neanche potevano ritenersi integrate violazioni delle garanzie difensive richieste dall'art. 63, cod. proc. pen.; pag. 7 con riferimento alla sussistenza degli elementi oggettivi della ricettazione a carico del ricorrente; pag. 8 in ordine all'esclusione della causa di non punibilità, in ragione del danno provocato di non modesta entità, del valore dei beni oggetto di ricettazione e delle modalità della condotta; pag. 9 con riferimento alla graduazione della pena, ritenuta proporzionata alle caratteristiche del fatto e alla personalità del ricorrente, gravato da numerosi precedenti); ritenuto che il primo motivo è anche manifestamente infondato perché prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, a tenore della quale "l'inutilizzabilità assoluta, ex art. 63, comma 2, cod. proc. pen., delle dichiarazioni rese da soggetti che avrebbero dovuto essere sentiti, fin dall'inizio, in qualità di imputati o di persone sottoposte ad indagini richiede che a carico dei medesimi risulti l'originaria esistenza di precisi, anche se non gravi, indizi di reità e tale condizione non può automaticamente farsi derivare dal solo fatto che il dichiarante risulti essere stato coinvolto in vicende 2potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formulazione di addebiti penali a suo carico" (Sez. 2, n. 9473 del 21/01/2025, Marinosci, Rv. 287773 - 01); ritenuto che il quarto motivo non è consentito anche perché nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione;

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteMarzia Minutillo Turtur Lucia Aielli i r DEPOSITATA ekl CANC,24 2026 Giudtziario 9Foratoti.Sortfis Menta 3