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Ordinanza — n. 23298/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as merely reiterative of previously rejected arguments regarding criminal liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23298/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the sole ground raised was a mere repetition of grievances already dismissed on appeal. The appellant argued for acquittal based on specific facts from a 2021 search, but the lower court had already adequately addressed these points and confirmed the evidence supporting the charges. Consequently, the court rejected the claim as infounded and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 360, n. 4 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates grievances already rejected in the prior instance or if the alleged defects in reasoning do not emerge from the contested judgment.

Parole chiave

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mere repetition of grievances inadmissible appeal criminal liability reiterative argument court costs and fine allontanamento malgrado rischio di persecuzione procedura di revisione penale riestradizione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.c.
Art. 360, n. 4 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
pen., non è consentito perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
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Testo completo

O TURTUR;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Luigi Rilievo, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza di vizio della motivazione, in tutte le sue forme, in ordine al giudizio di responsabilità a carico del ricorrente per il reato di cui agli artt. 629, 61, n. 7, 81, cpv., cod. pen., non è consentito perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi disattese, ed è anche manifestamente infondato perché censura vizi che tuttavia non emergono dalla sentenza impugnata, la quale puntualmente prende in rassegna il compendio probatorio confermando l'addebito già formulato in primo grado e fondato su elementi non scrutinabili in questa sede, giacché valutati alla luce di passaggi logicamente ineccepibili; che la Corte d'appello ha motivato adeguatamente con riferimento alle dichiarazioni rese dal ricorrente al momento della perquisizione del 8.4.2021 (si vedano, in particolare, pagg. 7-9 della sentenza impugnata, ove il giudice adito confuta le obiezioni della difesa in merito ai rapporti tra il ricorrente e la persona offesa, anche in relazione alle produzioni documentali in atti, statuendo l'irrilevanza di quanto dichiarato dal ricorrente ai fini della richiesta assolutoria presentata in appello e reiterata in questa sede); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q. P.Q.M