Italian Supreme Court dismisses appeal as generic and reiterative regarding procedural violations and attempted robbery charges.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a violation of criminal procedure regarding an unfindable victim and a misclassification of the crime as attempted rather than consummated robbery. The court rejected these claims as generic, lacking specific correlation to the lower court's reasoning, and as mere repetitions of arguments already dismissed at the appellate level.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 159 c.p.p.; Art. 56, 628 c.p.: An appeal alleging procedural violations or misclassification of criminal facts is inadmissible if it is generic, lacks specific correlation to the contested decision, or merely reiterates arguments already rejected by the appellate court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: DIOUF MBAYE nato il 04/01/1986 avverso la sentenza del 07/11/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;v--
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Mbaye Diouf, ritenuto che il primo motivo, che deduce la ricorrenza di vizio di violazione di legge penale in ordine all'applicazione dell'art. 159, cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello acquisito al processo la querela della persona offesa risultata irreperibile a seguito di plurimi accertamenti, l'accuratezza dei quali viene tuttavia contestata in questa sede, è generico perché non si confronta con la sentenza impugnata, giacché manca qualsivoglia correlazione tra le ragioni da essa argomentate e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (cfr., sul tema, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01), ed è anche manifestamente infondato, in quanto censura vizi che non emergono dalla decisione di secondo grado, la quale per contro si pronuncia in modo completo, esaustivo e logicamente lineare (si veda pag. 4, ove si rileva la ampia portata delle verifiche espletate per la ricerca della persona offesa trasferitasi all'estero e risultata irrintracciabile tenuto conto di una serie di accertamenti sppecifici per come indicati al punto 3.1.); ritenuto altresì il secondo motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza di vizio di violazione di legge penale, in ordine alla mancata riqualificazione del fatto nei termini di tentativo di rapina, ai sensi degli artt. 56, 628, cod. pen., e non già nei termini di rapina consumata, non è consentito perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni logicamente ineccepibili, complete e giuridicamente conformi alla giurisprudenza di legittimità, debitamente richiamata ad illustrazione dei requisiti della rapina consumata e di quella tentata (si vedano pagg. 5-6 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara P.Q.M