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Ordinanza — n. 23290/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific argumentation against lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23290/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the arguments merely repeated those already rejected by the Court of Appeal without providing new, specific criticism. The appellant challenged the procedural validity of the victim's complaint, the aggravating circumstance of public exposure, and the denial of general mitigating circumstances. The court ruled that these grievances failed to meet the strict requirements for a valid cassation petition under Italian law.

Regesto Legislator

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Art. 364, 365, 366 c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if the grounds are not specific and do not offer a reasoned critique of the lower court's decision, but instead merely repeat arguments already dismissed.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal lack of specific argumentation reiteration of rejected grounds cassation procedure requirements general mitigating circumstances risarcimento dei danni da incidente stradale danneggiamento azione civile

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Vizio di motivazione per manifesta illogicità e travisamento della prova in relazione alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.;
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
d.lgs. n. 31 del 2024
art. 131-bis cod. pen
Vizio di motivazione per manifesta illogicità e travisamento della prova in relazione alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.;

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42023 del 19/06/2019, Martino
Sez. 2, n. 42023 del 19/06/2019, Martino, Rv.
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv.
Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi
Sez. -2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
Sez. -2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
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Testo completo

posto da: PUPPOLO ANTONIO natoa POLLA il 19/06/1987 ' avverso la sentenza del 09/10/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO /dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Puppolo, articolato nei seguenti motivi:

1) Violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza della condizione di procedibilità del reato contestato;

2) Vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della esposizione a pubblica fede;

3) Vizio di motivazione per manifesta illogicità e travisamento della prova in relazione alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.;

4) Vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche; ritenuto che tutti i motivi di ricorso proposti risultano formulati in termini non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché fondati su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, con particolare riferimento alla prima doglianza proposta, deve osservarsi come il mutamento del regime di procedibilità del reato di danneggiamento di cose esposte alla pubblica fede non impedisca al giudice di valorizzare la volontà dell'offeso di perseguire penalmente l'autore del reato espressa quando la querela non era richiesta, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale che, nel caso di specie, ha ritenuto che la querela proposta dalla persona offesa al momento della commissione del fatto risultava idonea ad integrare la condizione di procedibilità del reato di danneggiamento richiesta in seguito alla modifica normativa introdotta ad opera del d.lgs. n. 31 del 2024, senza che fosse necessaria un'ulteriore conferma della volontà punitiva da parte della stessa a seguito della entrata in vigore della riforma (si veda pagina 3 della sentenza impugnata); che il secondo motivo di ricorso è altresì manifestamente infondato perché offre una prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, dovendosi al riguardo rilevare come ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede sia necessario che il titolare del diritto di proprietà sulla cosa oggetto dell'azione delittuosa non possa esercitare una vigilanza continua sul bene (cfr.

Sez. 2, n. 42023 del 19/06/2019, Martino, Rv. 277046 - 01) e come, proprio in applicazione di tale principio, i giudici di appello abbiano riconosciuto la sussistenzadell'aggravante contestata, valorizzando la circostanza che la mera predisposizione di un impianto di videosorvegli-anza del distributore automatico posto sulla pubblica via non garantiva al proprietario alcun controllo continuo ed effettivo sul bene né consentiva allo stesso l'immediata interruzione dell'azione criminosa (si veda pagina 2 della sentenza impugnata); che parimenti infondato è il terzo motivo di ricorso, atteso che la Corte territoriale, con motivazione esente dal vizio dedotto, ha congruamente rilevato come nel caso di specie non sussistessero i presupposti per l'operatività della causa di esclusione della punibilità invocata, in ragione della natura abituale della condotta (come desumibile dalla contestazione della recidiva reiterata e specifica), della particolare spregiudicatezza manifestata dall'imputato, del tutto indifferente alla presenza delle telecamere, oltre che della gravità del danno arrecato (si veda pagina 3 della sentenza impugnata), in perfetta conformità con il principio di diritto affermato da questa Corte, anche nel massimo consesso, secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (cfr.

Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 - 01); considerato, inoltre, che la censura relativa al vizio di travisamento della prova con riguardo alla effettiva entità del danno, quantificata soltanto dalla persona offesa ma non supportata da ulteriore documentazione, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio, mentre dal ricorso non emergono i descritti connotati di decisività e rilevanza; che, infine, anche la censura proposta con il quarto motivo di ricorso, relativa al rigetto del motivo di gravame con cui era stato richiesto il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con conseguente determinazione della pena bese superiore al minimo edittale, non è consentita in sede di legittimità ed è manifestamente infondata in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerati i principi affermati da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. j._._2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01), rientrando la graduazione della pena nelladiscrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 1-33 cod. pen. (cfr.

Sez. -2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01); che nella specie l'onere argomentativo della Corte territoriale risulta adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata, ove si valorizzano le modalità sprezzanti della condotta e la presenza di numerosi e gravi precedenti penali dell'imputato, alcuni dei quali di natura violenta, quali elementi ostativi alla concessione delle richieste circostanze attenuanti generiche e si rileva la congruità della pena stabilita dal primo giudice in considerazione della gravità del fatto e della personalità del prevenuto); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.MIl Consigliere estensore La PresidenteMassimo Perrotti Lucia Aielli DePOSITATA IN CANCE171E1RIA 24 Gi 2fg6 udiziario tris