Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific grounds regarding discretionary sentencing factors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds lacked specificity and merely repeated arguments already rejected by the lower court. The appellant requested recognition of two mitigating circumstances, but the court found the appeal failed to establish a logical connection between the cited facts and the legal requirements for these factors. Consequently, the court upheld the lower court's decision based on the discretionary nature of sentencing evaluations which are not subject to cassation review absent arbitrariness.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62, comma 1, n. 4 c.p.; Sentenza n. 86/2024 Corte Costituzionale; Art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specific grounds and fails to demonstrate a logical connection between the contested decision and the alleged legal violations, particularly regarding discretionary sentencing factors.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: BEIADIN ALIS ( CUI 06WHH8X ) nato il 20/03/2001 -avverso la sentenza del 17/09/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Alis Beiadin, articolato nei seguenti motivi:
1) Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al rigetto del motivo di gravame con cui era richiesto il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen.;
2) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al rigetto del motivo di gravame con cui era richiesto il riconoscimento della circostanza attenuante speciale introdotta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 86 del 2024; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso sono privi di specificità perché risultano meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, oltre che carenti dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, atteso che questo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen., l'inammissibilità (cfr. Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv. 286468 - 01); considerato, in particolare, che la doglianza relativa al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen. non è consentita in questa sede ed è manifestamente infondata, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da una motivazione esente da evidenti illogicità, come nel caso di specie (si veda pagina 4 della sentenza impugnata, ove si evidenzia come il rilevante valore economico dei beni sottratti e le particolari modalità dell'azione, posta in essere da più persone mediante l'uso di significativa violenza, risultassero ostativi alla concessione dell'attenuante in parola); che le medesime considerazioni devono svolgersi anche con riguardo alla mancata concessione della circostanza attenuante della lieve entità di cui alla pronuncia n. 86/2024 della Corte costituzionale, dovendo osservarsi come i giudici di appello abbiano correttamente fatto applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte, secondo cui l'attenuante della lieve entità del fatto, prevista dall'art. 311 cod. pen. ed applicabile anche al delitto di rapina a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, postula una valutazione del fatto nel suo complesso, sicché non è configurabile nel caso in cui la lievità difetti in rapporto all'evento in sé considerato o in ordine alla natura, alla specie,ai mezzi, alle modalità e alle circostanze della condotta ovvero, ancora, in relazione all'entità- del danno o del pericolo conseguente al reato, avuto riguardo al valore dei beni sottratti (cfr.
Sez. 2, n. 47610 del 22/10/2024, L., Rv. 287350 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.MIl Consigliere estensore La PresidenteMassimo Perrotti Lucia Aielli ~Mb