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Ordinanza — n. 23282/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23282/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23282/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Letto il ricorso presentato nell'interesse di Gianni Francini, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza di vizio di violazione di legge e di vizio della motivazione, in tutte le sue forme, in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 640, cod. pen., per mancanza, nella specie, del nesso causale tra la condotta di mendacio e l'induzione in errore della persona offesa, non è consentito perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 23282/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 640, cod. pen., per mancanza, nella specie, del nesso causale tra la condotta di mendacio e l'induzione in errore della persona offesa, non è consentito perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;

Parole chiave

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contraffazione di merci accuse di truffa false indicazioni su attività commerciali buona fede licenziamento immediato per truffa reato economico
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Testo completo

re MARZIA MINUTILLO TURTUR;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Gianni Francini, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza di vizio di violazione di legge e di vizio della motivazione, in tutte le sue forme, in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 640, cod. pen., per mancanza, nella specie, del nesso causale tra la condotta di mendacio e l'induzione in errore della persona offesa, non è consentito perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni esenti da vizi logici e, piuttosto, basate su una ricostruzione fedele dei fatti, nonché su una corretta sussunzione dei medesimi nella fattispecie contestata (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata con riferimento all'elemento oggettivo della truffa, caratterizzato dal mendacio artificioso del ricorrente, strumentalmente diretto a carpire la fiducia della persona offesa e ad indurla alla consegna della merce dietro pagamento del prezzo, in realtà mai avvenuto), risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P P.Q.M