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Ordinanza — n. 23279/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to repetitive arguments and introduction of new grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23279/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a violation of law regarding the application of Article 131-bis of the Penal Code, but the court found this argument merely repetitive of the lower court's reasoning. Furthermore, the court rejected the introduction of new grounds because Article 585, paragraph 4 of the Code of Criminal Procedure prohibits them when the appeal is already inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 585, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 131-bis, cod. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds are totally repetitive of the lower court's decision or if new grounds are introduced, as the inammissibility extends to all such additions.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments new grounds prohibited Article 585 paragraph 4 Article 131-bis Penal Code motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate pluralità di motivazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
Art. 131-bis, cod. pen.
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Virgilio Secci, ritenuto che il primo motivo, che deduce la ricorrenza di vizio di violazione di legge con riferimento al diniego di applicazione dell'art. 131-bis, cod. pen., non è consentito in quanto totalmente reiterativo (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
pen., non è consentito in quanto totalmente reiterativo (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
Sez. 3, n. 43917 del 14/10/2021, G.
pen., l'inammissibilità dell'impugnazione si estende anche ai motivi nuovi (Sez. 3, n. 43917 del 14/10/2021, G., Rv.
Sez. 5, n. 166 del 13/01/1992, GGT
Sez. 5, n. 166 del 13/01/1992, GGT, Rv.
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Testo completo

nato a FIRENZE il 01/09/1982 avverso la sentenza del 13/11/2025 della CORTE APPELLO di CAGLIARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; MLRITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Virgilio Secci, ritenuto che il primo motivo, che deduce la ricorrenza di vizio di violazione di legge con riferimento al diniego di applicazione dell'art. 131-bis, cod. pen., non è consentito in quanto totalmente reiterativo (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01)in assenza di confronto con la motivazione della Corte di appello del tutto esente da aporie e manifesta illogicità (pag. 5 dove è stata ampiamente richiamata sulla base di dati oggettivi la ricorrenza di una effettiva abitualità della condotta); rilevato che il secondo motivo di ricorso oltre che totalmente generico nella sua argomentazione è anche cuSpecifico non confrontandosi con la ragione della decisione in ordine alla inammissibilità dei motivi nuovi, in nulla collegati all'unico motivo proposto con l'atto di appello, posto che secondo quanto inequivocabilmente disposto dall'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., l'inammissibilità dell'impugnazione si estende anche ai motivi nuovi (Sez. 3, n. 43917 del 14/10/2021, G., Rv. 282218-01;

Sez. 5, n. 166 del 13/01/1992, GGT, Rv. 279942-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammis P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteMarzia Minutillo Turtur Lucia Aielli r DEPOSITATA CANCE3JER1A 24 G II %mio/melo iyildizìaho, Aferzia rk f145 2