Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 23278/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to mere complaints lacking specific legal correlation with lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23278/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant's sole ground of appeal consisted of vague factual complaints without specifying which appellate arguments were ignored or how they contradicted the lower court's detailed reasoning. The court rejected these assertions because they failed to establish a necessary legal link between the contested decision and the grounds of the appeal, constituting mere dissatisfaction rather than a valid legal challenge.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.; Art. 365, comma 1, n. 1 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds of appeal do not indicate a correlation between the reasons adduced by the contested decision and those advanced by the appellant, reducing the submission to mere complaints.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility of appeal lack of legal correlation mere factual complaints violation of law duty of motivation procedural costs criminal liability danneggiamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.
Art. 365, comma 1, n. 1 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv. 286468 - 01
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

E nato a PALERMO il 20/11/1973 - / avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO/dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Salerno; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di danneggiamento, non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità perché risulta costituito da mere doglianze in punto di fatto ed è manifestamente infondato, atteso che le censure prospettate evocano genericamente presunte carenze motivazionali senza precisare, se non in termini del tutto vaghi, quali sarebbero effettivamente le doglianze avanzate con i motivi d'appello trascurate dalla Corte territoriale ed evocando in realtà null'altro che una lettura alternativa del materiale probatorio di cui la stessa non avrebbe tenuto conto, senza ancora una volta confrontarsi con l'effettivo contenuto della motivazione della sentenza e contestare in che termini la stessa non contenga la confutazione della medesima, dovendosi in proposito ribadire come sia inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare e affermazioni del provvedimento censurato (cfr.

Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv. 286468 - 01); considerato che nel caso di specie la Corte territoriale, con motivazione esente dai vizi dedotti, ha esplicitato congruamente le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell'imputato e della sussistenza del reato allo stesso contestato (si vedano le pagine da 2 a 7 della sentenza impugnata, dedicate alla specifica ed approfondita disamina della convergenza ed unicità dell'interpretazione da attribuire alle molteplici fonti di prova, anche indiziaria, a carico del ricorrente, costituite dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa e dal figlio, ritenute pienamente convergenti e circostanziate, oltre che supportate da elementi oggettivi, quali le riproduzioni fotografiche del danno riscontrato sull'autovettura, l'avvenuto riconoscimento del prevenuto e il comportamento aggressivo e minaccioso tenuto da quest'ultimo nell'immediatezza dei fatti); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDe Santis