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Ordinanza — n. 23277/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specificity regarding evidence of stolen vehicle possession.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23277/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a lack of specificity in the grounds challenging the lower court's finding of responsibility for receiving stolen goods. The appellant argued the trial court failed to prove the defendant possessed the stolen motorbike, but the Court found these complaints merely repetitive of issues already adequately addressed by the first-instance judge. Consequently, the appeal was rejected because the arguments lacked a logical connection to the decision's reasoning and did not meet the statutory requirements for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds lack specificity by being generic or failing to correlate with the reasoning of the contested decision, and the appellate court's review is limited to verifying the existence of a logical argumentative apparatus without assessing the correspondence of motivation to procedural acquisitions.

Parole chiave

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lack of specificity appeal inadmissibility receiving stolen goods logical argumentative apparatus correlation of reasoning procedural law evidence of possession giustificato motivo per il mancato uso

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
286468 - 01); che inoltre le censure proposte sono manifestamente infondate poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio
Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv.
Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella
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Testo completo

posto da: NATALIZI' GIOVANNI nato a VIGEVANO il 07/02/1988 ' avverso la sentenza del 24/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO,. dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Giovanni Natalizii; ritenuto che le doglianze prospettate nell'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di ricettazione, denunciandone la contraddittorietà, la carenza e l'illogicità con particolare riguardo alla mancanza di prova dell'effettivo possesso da parte dell'imputato del ciclomotore in questione, sono prive di specificità perché risultano meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; considerato che in proposito deve farsi applicazione del principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, nel senso dell'indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, non potendo queste ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., l'inammissibilità (cfr. Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv. 286468 - 01); che inoltre le censure proposte sono manifestamente infondate poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata dalla norma, avendo rilevato, in conformità con i principi della giurisprudenza di legittimità ivi richiamati, come la consapevolezza, quantomeno in forma eventuale, della provenienza illecita del ciclomotore da parte dell'imputato dovesse ritenersi provata dal fatto che lo stesso non ebbe a fornire alcuna spiegazione o documentazione relativa alle condizioni di acquisto o ricezione del mezzo e come, peraltro, l'effettiva disponibilità del bene da parte del prevenuto risultasse riscontrata da quanto immediatamente percepito dagli agenti di p.g operanti che, giunti nei pressi del luogo di una avvenuta rapina, notavano l'imputato insieme al suo complice mentre tentavano di darsi alla fuga utilizzando Q,/due ciclomotori - tra cui quello in possesso dell'odierno ricorrente - occultati uno accanto all'altro nei pressi del luogo della rapina (si vedano le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P P.Q.Mr- r DEPOSITATA IN1 CANC,I.J.FRIA L k, 24 -