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Ordinanza — n. 23276/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23276/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible due to a lack of specific grounds in the complaint. The appellant argued for generic mitigating circumstances, but the court found the complaint merely repetitive of issues already adequately addressed by the lower courts. Consequently, the appeal was rejected because it failed to provide new arguments distinct from those previously evaluated.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if the grounds lack specificity by being merely generic or failing to correlate with the reasoning of the decision under attack.

Parole chiave

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lack of specificity generic mitigating circumstances inadmissible appeal repetitive grounds Italian criminal procedure prova insufficiente dell'aggravamento clinico circostanze attenuanti provvedimento sanitario d'integrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio
Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv.
Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi
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Testo completo

ato a ERICE il 23/08/1995 - I avverso la sentenza del 30/10/2025 della CORTE APPELLO di PALERMc3. dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Alex Gabriele; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al rigetto del motivo di gravame con cui era richisto il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito; considerato che in proposito deve farsi applicazione del principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, nel senso dell'indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, non potendo queste ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., l'inammissibilità (cfr. Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv. 286468 - 01); che, inoltre, la doglianza proposta è manifestamente infondata in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pagina 1 della sentenza impugnata, ove si condividono le argomentazioni già svolte al riguardo dal primo giudice, in considerazione dei precedenti penali da cui risulta gravato l'imputato), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego del riconoscimento delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q. P.Q.MCAN'EH jt Aft) GGC.---,c 02.0 01V 2 1 U 2026 F udiziorio .j2__Aktrais De San