Italian Court dismisses appeal for being generic and lacking specific grounds under procedural code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the grounds raised by the appellant. The appellant argued that the lower court failed to evaluate non-punishability causes under Article 129 of the Criminal Procedure Code, but the court found this argument lacked the required specificity. Consequently, the court ruled that the appeal did not allow the reviewing judge to identify the specific points of criticism, leading to its rejection.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to establish a specific correlation with the reasoning of the decision under review, thereby preventing the appellate judge from exercising its supervisory function.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ato a AVELLINO il 29/12/1968 ' l I avverso la sentenza del 03/11/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI /dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Maurizio Bove; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dell'odierno ricorrente, deducendo la violazione di legge in relazione alla mancata valutazione della presenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., è generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; considerato che in proposito deve farsi applicazione del principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, nel senso dell'indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, non potendo queste ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen., l'inammissibilità (cfr. Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv. 286468 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.MIl Consigliere estensore La Presidente Massimo Perrotti Lucia .elli Ynxj/ ,r ítAA.,L — DEPOSITATA IN CANCELLERIA 24 G 2R6 11 Fterrione tuuiziario L i._ Mania e ntis