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Ordinanza — n. 23273/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on procedural timing and sentencing substitution grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23273/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, rejecting arguments regarding territorial jurisdiction and the substitution of custodial sentences. The appellant failed to raise the territorial competence issue within the statutory deadline, while the appellate court correctly denied sentence substitution based on the defendant's criminal history and lack of repentance. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 60 c.p.p.; Art. 173 c.p.: The principle of perpetuation of jurisdiction bars challenges to territorial competence after the preliminary hearing, and appellate courts may refuse substitute sentences based solely on the defendant's negative criminal record if the reasoning is not manifestly illogical.

Parole chiave

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territorial competence deadline substitute custodial sentence criminal record assessment appeal inadmissibility rehabilitation prognosis court costs liability perpetuation of jurisdiction domicilio anteriore

Disposizioni normative citate

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Art. 60 c.p.p.
Art. 610 c.p.p.
Art. 611 c.p.p.
Art. 173 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 33435 del 04/05/2006, Battistella
Sez. 6, n. 33435 del 04/05/2006, Battistella, Rv.
Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, Ahmetovic
Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, Ahmetovic, Rv.
Sez. 5, n. 24093 del 13/05/2025, Gambina
Sez. 5, n. 24093 del 13/05/2025, Gambina, Rv.
Sez. U, Ordinanza n. 5466 del 28/01/2004, Gallo
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Testo completo

posto da: MASSA SALVATORE nato a NAPOLI il 07/04/1983 ' avverso la sentenza del 30/10/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO/ dato avviso alle partì; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;e

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Salvatore Massa; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione della legge processuale in relazione alla mancata dichiarazione di incompetenza territoriale, è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali, dovendo ribadirsi anche in questa sede come, per il principio della perpetuatio jurísdictionis, la questione relativa alla competenza per territorio non possa essere proposta oltre i limiti temporali costituiti dalla conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manchi, dal compimento per la prima volta dell'accertamento della costituzione delle parti nel corso degli atti introduttivi al giudizio, restando peraltro privi di rilievo eventuali, successivi, eventi istruttori o decisori, di significato diverso rispetto ai dati prima valutati ai fini della fissazione della competenza per territorio (cfr.

Sez. 6, n. 33435 del 04/05/2006, Battistella, Rv. 234347 - 01); che parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso, che lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata sostituzione della pena detentiva con quella della detenzione domiciliare, dovendo al riguardo osservarsi come l'accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve costituisca un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico, come nel caso di specie (cfr.

Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, Ahmetovic, Rv. 276716 - 01); che, invero, i giudici di appello hanno congruamente esplicitato le ragioni del diniego della sostituzione richiesta, rilevando come i numerosi precedenti penali da cui risulta gravato l'imputato per reati specifici o analoghi a quello sub iudice risultassero espressivi di uno stile di vita improntato alla commissione di reati contro il patrimonio da parte dello stesso, che non aveva mostrato alcuna resipiscenza nonostante le condanne subite (si veda pagina 7 della sentenza impugnata), in perfetta conformità con il principio di diritto secondo cui in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice può respingere la richiesta anche facendo esclusivo riferimento ai soli precedenti penali dell'imputato purché dalla loro valutazione, che deve essere oggetto di specifica, puntuale e concreta motivazione, emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi della finalità rieducativa della pena sostitutiva, del contenimento del rischio di recidiva e dell'adempimento delle prescrizioni imposte (cfr.

Sez. 5, n. 24093 del 13/05/2025, Gambina, Rv. 288210 - 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; considerato che nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, va disposta la condanna alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile, purché però in sede di legittimità la stessa parte civile abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi in maniera non meramente formale, ma effettiva e feconda dell'interessato al processo dialettico in cui si articola anche il particolare rito in considerazione. (Sez.

U, Ordinanza n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716); che, nella fattispecie non è dato riscontrare siffatta efficacia di contrasto, in quanto il procuratore speciale della parte civile Ilaria Di Martino si è limitato a chiedere la liquidazione delle spese pèrocessuali del grado, senza alcuna argomentazione di contrato delle ragioni espresse con i motivi di ricorso; P.Q P.Q.MIl Consigliere estensore La PresidenteMassimo Perrotti Lucia Aielli r DePOSITATA M CAN LI ERIA 24 q Funzione Giudiziario Mania ltis