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Ordinanza — n. 23270/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of concrete elements regarding non-punishment declaration after waiver.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23270/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant argued that the lower court erred by failing to immediately declare non-punishment after the defendant waived appeal grounds on liability. The court rejected this, noting the appellant's waiver prevented survival of those arguments and required concrete elements for a new declaration. Consequently, the appeal was dismissed as it lacked the necessary factual basis to challenge the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 595 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The grounds for appeal waived by the accused cannot survive the waiver, and the appellate court is not required to adopt a liberatory pronouncement absent concrete elements justifying a declaration of non-punishment.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility waiver of appeal grounds declaration of non-punishment survival of waived arguments appellate court obligations rinuncia alla motivazione abbandono del procedimento penale rinuncia all'eredità

Disposizioni normative citate

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Art. 595 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 36870 del 17/04/2018, Di, Rv. 273431 - 01
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Testo completo

ato a NAPOLI il 25/09/1991 ' avverso la sentenza del 24/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI - / dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Dario Bentino; ritenuto che è l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità dell'imputato per i reati contestati in rubrica, prospettando la violazione dell'obbligo di immediata declaratoria di una causa di non punibilità, non indica elementi concreti in forza dei quali il giudice d'appello avrebbe dovuto adottare la pronuncia liberatoria dopo che l'imputato aveva rinunciato ai motivi di appello sul tema della responsabilità (Sez. 2, n. 36870 del 17/04/2018, Di, Rv. 273431 - 01), non potendo i motivi oggetto di rinuncia sopravvivere al negozio abdigativo; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.M