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Ordinanza — n. 23267/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding lack of witness testimony and burden of proof standards.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23267/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, rejecting claims of procedural error and insufficient reasoning. The appellants argued that the trial judge failed to order a requested witness testimony under Article 507 of the Code of Criminal Procedure and that the conviction for illegal vehicle possession lacked logical support. The court held that the judge's discretion to order new evidence is not absolute and requires only implicit justification, while the conviction was based on sufficient documentary evidence and the defendants' conduct.

Regesto Legislator

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Art. 507 cod. proc. pen.; Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; The judge's power to order new evidence ex officio is discretionary and does not require explicit motivation if the existing record allows a complete evaluation, and the cassation review of reasoning is limited to checking for logical consistency rather than verifying factual correspondence.

Parole chiave

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ex officio evidence power implicit judicial motivation burden of proof standard logical argumentation review discretionary judicial assessment inadmissible appeal criminal procedure code guida senza autorizzazione

Disposizioni normative citate

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Art. 507 cod. proc. pen.
Art. 648 cod. pen.
Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
pen., denunciandone la carenza e l'illogicità, oltre che la violazione della regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett.
art. 507 cod. proc. pen
art. 648 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 24430 del 16/02/2010, Di Napoli
Sez. 2, n. 51740 del 03/12/2013, Mitidieri
Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella
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Testo completo

iso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi proposti, con unico atto, nel rispettivo interesse di Kevin Sonny Minniti e Alessio Andrea Minniti; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e la mancanza di motivazione in relazione alla mancata assunzione di una prova testimoniale sollecitata dalla difesa ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., è manifestamente infondato in diritto, dovendo a tal riguardo osservarsi come il mancato esercizio del potere del giudice di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova non richieda un'espressa motivazione, quando dalla effettuata valutazione delle risultanze probatorie possa implicitamente evincersi la superfluità di un'eventuale integrazione istruttoria (Sez. 6, n. 24430 del 16/02/2010, Di Napoli, Rv. 247366 - 01); considerato, invero, che l'esercizio del potere di supplenza in materia di assunzione di prove, spettante al giudice ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., non è incondizionato, ma subordinato all'assoluta necessità delle prove stesse, com'è reso palese dalla stessa formulazione della norma citata, la quale dispone che "il giudice, se risulta assolutamente necessario, può disporre anche di ufficio l'assunzione di nuove prove" (non essendo indicato né "deve" né semplicemente "dispone"), con la conseguenza che l'esercizio di detto potere è frutto di una valutazione discrezionale del giudice, la cui motivazione può essere dedotta anche implicitamente dalla stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per una compiuta e logica valutazione in punto di responsabilità (Sez. 2, n. 51740 del 03/12/2013, Mitidieri, Rv. 258115 - 01); che nella fattispecie la Corte territoriale ha effettuato una valutazione di completezza e piena utilizzabilità del compendio probatorio raccolto in primo grado, evidenziando come i fatti fossero stati compiutamente ricostruiti sulla base delle dichiarazioni del brigadiere che aveva effettuato il controllo del veicolo, di quelle rese dagli stessi imputati, oltre che della documentazione acquisita nel corso del giudizio (si veda pagina 3 della sentenza impugnata); ritenuto che è parimenti manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., denunciandone la carenza e l'illogicità, oltre che la violazione della regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento;che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata dalla norma, avendo rilevato come la denuncia presentata dalla società proprietaria del veicolo costituisse prova sufficiente della provenienza delittuosa del mezzo e come la disponibilità della medesima auto da parte di entrambi gli imputati, in assenza dei documenti attestanti la relativa proprietà, consentisse di affermare la loro consapevolezza in merito alla illecita provenienza del mezzo, quanto meno a titolo di dolo eventuale (si vedano le pagine 4 e 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q P.Q.MIl Consigliere estensore La PresidenteMassimo Perrotti Lucia Aielli Depagirhl-A CANCELLERV\ 24 2026 L 3