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Ordinanza — n. 23263/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23263/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23263/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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posti da: HALILOVIC BRIGIDA (CUI 04RNKOB), nat a ROMA il 08/09/1997; HALILOVIC ENTOLI (CUI 04G64D0) nato a ROMA il 30/05/1998 avverso la sentenza del 13/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA idato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;è Letto il ricorso proposto con unico atto nell'interesse di Brigida Halilovic ed Entoli Halilovic, per il seguente motivo: Inosservanza o erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett.

Regesto Legislator

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art. 606 comma 3 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 23263/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 606 comma 1 lett.

Parole chiave

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censura dell'apprezzamento delle prove verosimiglianza dei motivi d'asilo allegazioni insufficientemente motivate insufficienza materiale carenza di credibilità oggettiva prova dell'indigenza

Disposizioni normative citate

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art. 606 comma 3 cod. proc. pen
Letto il ricorso proposto con unico atto nell'interesse di Brigida Halilovic ed Entoli Halilovic, per il seguente motivo: Inosservanza o erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett.
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Testo completo

posti da: HALILOVIC BRIGIDA (CUI 04RNKOB), nat a ROMA il 08/09/1997; HALILOVIC ENTOLI (CUI 04G64D0) nato a ROMA il 30/05/1998 avverso la sentenza del 13/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA idato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;è

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto con unico atto nell'interesse di Brigida Halilovic ed Entoli Halilovic, per il seguente motivo: Inosservanza o erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett.

e) cod. proc. pen. in relazione al mancato raggiungimento della prova in ordine al reato di cui al capo di imputazione; ritenuto che le doglianze prospettate nel motivo di ricorso con riguardo ai criteri di valutazione della prova indiziaria a carico dei ricorrenti non sono consentite dalla legge in sede di legittimità perché la censura relativa alla affermazione della penale responsabilità degli imputati non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pagina 1), che gli odierni ricorrenti avrebbero dovuto contestare specificamente nel ricorso, se incompleto o comunque non corretto; considerato che anche l'ulteriore censura proposta nel medesimo motivo di ricorso, con riferimento al rigetto del motivo di gravame con cui era richisto il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen., non è consentita in questa sede ed è manifestamente infondata, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da una motivazione esente da evidenti illogicità, come nel caso di specie (si veda pagina 2 della sentenza impugnata, ove si rileva come il danno arrecato alla persona offesa non potesse considerarsi di minima rilevanza economica, stante la tipologia ed il numero dei beni sottratti); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i rico P.Q.M