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Ordinanza — n. 23259/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23259/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23259/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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posto da: GENNARO VINCENZO nato a PALERMO il 03/12/1998 avverso la sentenza del 10/07/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO t' dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;RITENUTO IN FATTO E Letto il ricorso proposto nell'interesse di Vincenzo Gennaro; rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al rigetto del motivo di appello con cui era richiesto il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego del riconoscimento delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01); considerato che, con particolare riguardo alla doglianza con cui si lamenta l'omessa valutazione del dato probatorio relativo al ruolo effettivamente svolto dall'imputato nella vicenda in esame, deve osservarsi come in tema di attenuanti generiche il giudice del merito esprima un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 23259/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01); considerato che, con particolare riguardo alla doglianza con cui si lamenta l'omessa valutazione del dato probatorio relativo al ruolo effettivamente svolto dall'imputato nella vicenda in esame, deve osservarsi come in tema di attenuanti generiche il giudice del merito esprima un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr.

Parole chiave

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circostanze attenuanti eccezioni difensive mancata prova di parzialità diritto a un ricorso effettivo valutazione delle prove difesa penale

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
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Testo completo

posto da: GENNARO VINCENZO nato a PALERMO il 03/12/1998 avverso la sentenza del 10/07/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO t' dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Vincenzo Gennaro; rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al rigetto del motivo di appello con cui era richiesto il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego del riconoscimento delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01); considerato che, con particolare riguardo alla doglianza con cui si lamenta l'omessa valutazione del dato probatorio relativo al ruolo effettivamente svolto dall'imputato nella vicenda in esame, deve osservarsi come in tema di attenuanti generiche il giudice del merito esprima un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr.

Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01); che nella specie l'onere argomentativo della Corte territoriale risulta adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda pagina 3 della sentenza impugnata, ove si valorizzano la gravità della condotta e l'ingente danno patrimoniale cagionato quali elementi ostativi alla richiesta concessione delle circostanze attenuanti generiche e si esclude specificamente la rilevanza del dato probatorio in parola ai fini della complessiva valutazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen.); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M