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Ordinanza — n. 23257/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as remand court correctly applied prescription limits and partial res judicata.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23257/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ruling that the remand court correctly reduced the sentence by eliminating time for prescribed crimes. The appellant argued for a legal violation regarding penalty recalculation, but the court found the remand judge properly adhered to the prohibition of *reformatio in peius* and partial res judicata principles. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 624, comma 1, e 627, comma 2, cod. proc. pen.; The remand court cannot increase the base penalty established by the rescissory judgment, as the power to re-evaluate the sentence is limited by the prohibition of reformatio in peius and the partial res judicata effect on the base penalty.

Parole chiave

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reformatio in peius prescrizione penale giudicato parziale sentenza rescindente Corte di Cassazione pena base continuzione interna revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 624, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 627, comma 2, cod. proc. pen.
Art. 110 cod. pen.
Art. 314 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 16676 del 30/03/2023, Mencaroni, Rv. 284591 - 01
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Testo completo

posto da: QUERO FRANCO MARIO nato a MOTTOLA il 01/03/1956 avverso la sentenza del 09/04/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Franco Mario Quero; rilevato che è manifestamente infondato l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla rideterminazione della pena a seguito di annullamento con rinvio, dovendo al riguardo osservarsi come la sentenza rescindente abbia demandato al giudice del rinvio l'eliminazione del segmento di pena inflitto per il reato di cui al capo A) dell'imputazione, qualificato ai sensi degli artt. 110 e 314 cod. pen., limitatamente agli episodi commessi sino alla data del 30/07/2011 perché estinti per prescrizione; che la Corte territoriale ha correttamente provveduto ad eliminare il quantum di pena (mesi sei di reclusione) calcolato in primo grado per i reati omogenei dichiarati prescritti, in adempimento a quanto alla stessa devoluto in sede rescindente; che a tale riguardo deve rilevarsi come, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il potere del giudice del rinvio di rivalutare il quantum della pena incontri una duplice limitazione: la prima, risultante dal divieto di reformatio in peius, che costituisce un principio generale nella disciplina delle impugnazioni, applicabile anche al giudizio rescissorio e che, nel caso di gravame del solo imputato, non consente di superare la misura complessiva della pena già irrogata, e la seconda derivante dal giudicato parziale formatosi, ai sensi degli artt. 624, comma 1, e 627, comma 2, cod. proc. pen., sulla misura della pena base, che non può essere mutata (cfr.

Sez. 6, n. 16676 del 30/03/2023, Mencaroni, Rv. 284591 - 01); rilevato che nella fattispecie, la Corte di rinvio ha mantenuto inalterata la pena base, aumentandola per continuazione interna (al capo A) di soli mesi tre di reclusione, eliminando i due terzi della pena calcolata in primo grado, senza realizzare alcuna reformatio in peius; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

P.Q.M