Cassation court dismisses appeal for lack of specific arguments and rejects recidiva claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the arguments merely repeated those already rejected by the Court of Appeal without providing new, specific criticism. The court found the appellant's claims regarding aggravated robbery and anomalous complicity factually unsupported by the lower court's reasoning on the violent nature of the actions. Furthermore, the court upheld the finding of recidiva by requiring a concrete assessment of the criminal inclination rather than just the gravity of past acts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; Art. 133 cod. pen.: Appeals must offer specific, argumentative criticism distinct from prior proceedings; recidiva requires a concrete evaluation of the offender's persistent criminal inclination.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ASO (CUI 038N3IR) nato a ROMA il 12/07/1984, avverso la sentenza del 09/07/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Tommaso Ciccarelli, articolato nei seguenti motivi:
1) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del reato di rapina aggravata nella ipotesi di cui all'art. 624-bis cod. pen.;
2) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del concorso anomalo nel reato contestato;
3) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva contestata; ritenuto che tutti i motivi di ricorso proposti risultano formulati in termini non consentiti dalla legge in sede di legittimità perché fondati su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, inoltre, tali censure sono manifestamente infondate poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett.
e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento e che, pertanto, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.
U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata dalla norma, avendo rilevato, in conformità con i principi della giurisprudenza di legittimità, come l'azione violenta posta in essere dal complice del Ciccarelli, finalizzata a vincere la resistenza opposta dalla persona offesa, non si fosse limitata alla res, ma avesse attinto la vittima, tanto da provocarle delle lesioni fisiche e come tale dinamica risultasse altamente prevedibile dall'odierno ricorrente, che ne aveva accettato il rischio, escludendo di conseguenza la sua partecipazione nel reato a titolo di concorso anomalo (si vedano le pagine 1 e 2); ritenuto, infine, che con specifico riguardo alla doglianza relativa alla mancata esclusione della recidiva, deve osservarsi come i giudici di appello abbiano fatto corretta applicazione del consolidato orientamento di questa Corte secondo cui lavalutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (cfr.
Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Antignano, Rv. 284425 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.MIl Consigliere estensore La Presidente Massimo Perrotti Luci A.DePOSITATA IN CANCELLERIA 24 G I 2026 íudiziario