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Ordinanza — n. 23255/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to improper formulation and failure to exhaust appellate remedies.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23255/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant's arguments regarding the conviction for aggravated robbery and the denial of mitigating circumstances were deemed merely repetitive of issues already rejected at the appellate level without new legal grounds. Furthermore, the claim regarding the balance of mitigating and aggravating circumstances was dismissed because it had not been properly raised as a specific ground of appeal, violating procedural requirements.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 62 cod. pen.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they merely reproduce appellate arguments without new legal grounds, or if they concern discretionary merit evaluations not challenged with specific factual specificity.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal repetitive arguments exhaustion of remedies discretionary merit evaluation specificity requirement rapina qualificata tentata rapina favoreggiamento

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
Art. 62 primo comma n. 4 cod. pen.
280747-01); ritenuto che anche l'ulteriore censura proposta nel medesimo motivo di ricorso e reiterata altresì nel terzo, con riferimento al rigetto della richiesta di riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna
216260-01; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv.
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Testo completo

LI nato il 21/07/1993 avverso la sentenza del 11/07/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO (dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;#

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Mohamed Alì Manai; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di rapina impropria aggravata dall'uso di un'arma, non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità; che, invero, le doglianze prospettate risultano meramente riproduttive di rilievi già dedotti in appello e compiutamente disattesi dalla Corte territoriale (si vedano le pagine 2 e 3 della sentenza impugnata, ove si rileva come dalle risultanze probatorie fosse emerso in modo chiaro e univoco che l'imputato poneva in essere le condotte di minaccia e violenza nel momento stesso in cui si avvedeva della presenza del titolare dell'attività commerciale, al fine di rafforzare e rendere possibile l'ulteriore impossessamento del bene, così integrando tanto sotto al profilo materiale quando a quello soggettivo, la fattispecie di reato contestata in rubrica), cosicché gli stessi devono ritenersi non connotati da un effettivo confronto con le corrette argomentazioni logiche e giuridiche poste a base della sentenza impugnata ed invero volti a prefigurare una diversa lettura e un diverso giudizio di rilevanza delle emergenze probatorie, avulsi da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti delle risultanze processuali valorizzate dai giudici di merito e, pertanto, estranei al sindacato di legittimità (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260-01; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01); ritenuto che anche l'ulteriore censura proposta nel medesimo motivo di ricorso e reiterata altresì nel terzo, con riferimento al rigetto della richiesta di riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen., non è consentita in questa sede ed è manifestamente infondata, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da una motivazione esente da evidenti illogicità, come nel caso di specie (si vedano ancora le pagine 2 e 3 della sentenza impugnata ove, ai fini della valutazione della complessiva entità delle conseguenze dannose determinate dalla condotta posta in essere dell'imputato, si valorizzano sia il rilevante valore economico del danno patrimoniale cagionato che il grave turbamento prodotto nella persona offesa); ritenuto, infine, che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante, non è consentito in questa sede perché la censura non risulta essere stata previamentet dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen-. ed è in ogni caso privo di specificità, prospettando argomentazioni del tutto generiche che non si confrontano in alcun modo con quelle poste a fondamento del provvedimento impugnato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara in P.Q.MGudíziario Smits L.