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Ordinanza — n. 23250/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to procedural defects and lack of prescription argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23250/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay costs. The appellant argued for prescription and generic mitigating circumstances, but the lower court correctly noted the 210-day suspension period and relied on specific prior criminal records. The Court upheld the dismissal because the prescription argument was procedurally barred and the appeal against the denial of generic mitigation was not permitted in this stage.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 133 c.p.: The appeal is inadmissible if the prescription argument is manifestly unfounded due to procedural bars, and the denial of generic mitigating circumstances is permissible if the lower court reasonably selected decisive elements from the statutory list without considering all facts.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility prescription period suspension generic mitigating circumstances procedural defect appeal lower court motivation termine di sospensione rinvio del dibattimento restituzione del termine scaduto

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 133 c.p.
art. 133 c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
ex multis Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca
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Testo completo

posto da: FALL IBRA nato il 20/09/1975; avverso la sentenza del 23/05/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Ibra Fall; rilevato che è manifestamente infondato il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in relazione alla mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione dello stesso, già maturata prima della decisione di appello, non avendo il ricorrente tenuto conto del periodo di 210 giorni di sospensione dei termini di prescrizione intervenuto nel corso del giudizio di primo grado, come invece correttamente rilevato dalla Corte di merito (si veda pagina 9 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego del riconoscimento delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01); che la Corte territoriale ha rigettato il motivo di gravame, per i numerosi precedenti penali specifici da cui risulta gravato l'imputato (si veda pagina 11 della sentenza impugnata), si è conformata all'orientamento di legittimità per il quale, al fine di ritenere od escludere la configurabilità delle attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio: anche un solo elemento, attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso, può, pertanto, risultare all'uopo sufficiente (cfr. ex multis Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02); che deve infine osservarsi come, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.Mr DtsPOSITATA " i tN CANC 24 2026 il Fune o Giudizli1rl0 De Sa 11118