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Ordinanza — n. 23249/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23249/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23249/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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posto da: DEPALO LORENZO nato a MOLFETTA il 27/11/2000 • avverso la sentenza del 24/06/2025 della CORTE APPELLO di BARI • dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;RITENUTO IN FATTO E Letto iì ricorso proposto nell'interesse di Lorenzo Depalo; ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse dell'imputato, con cui si deduce la mancanza di motivazione in relazione al rigetto del motivo di gravame con cui si chiedeva il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 6 cod. pen., è manifestamente infondato, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità, qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da una motivazione esente da evidenti illogicità, come nel caso di specie (si vedano le pagine 6 e 7 della sentenza impugnata); considerato, invero, che ai fini della configurabilità della circostanza attenuante in parola, il risarcimento del danno deve essere integrale, ossia comprensivo della totale riparazione di ogni effetto dannoso e che la valutazione in ordine alla corrispondenza fra transazione e danno spetta al giudice, che può anche disattendere, con adeguata motivazione, ogni dichiarazione satisfattiva eventualmente resa dalla persona offesa (cfr.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 23249/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 62, primo comma, n. 6 cod. pen., è manifestamente infondato, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità, qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da una motivazione esente da evidenti illogicità, come nel caso di specie (si vedano le pagine 6 e 7 della sentenza impugnata); considerato, invero, che ai fini della configurabilità della circostanza attenuante in parola, il risarcimento del danno deve essere integrale, ossia comprensivo della totale riparazione di ogni effetto dannoso e che la valutazione in ordine alla corrispondenza fra transazione e danno spetta al giudice, che può anche disattendere, con adeguata motivazione, ogni dichiarazione satisfattiva eventualmente resa dalla persona offesa (cfr.

Parole chiave

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ripristino dello stato precedente risarcimento del danno risarcimento per errore giudiziario ripetizione dell'indebito indennità per menomazione dell'integrità rimborso delle spese
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Testo completo

posto da: DEPALO LORENZO nato a MOLFETTA il 27/11/2000 • avverso la sentenza del 24/06/2025 della CORTE APPELLO di BARI • dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto iì ricorso proposto nell'interesse di Lorenzo Depalo; ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse dell'imputato, con cui si deduce la mancanza di motivazione in relazione al rigetto del motivo di gravame con cui si chiedeva il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 6 cod. pen., è manifestamente infondato, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità, qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da una motivazione esente da evidenti illogicità, come nel caso di specie (si vedano le pagine 6 e 7 della sentenza impugnata); considerato, invero, che ai fini della configurabilità della circostanza attenuante in parola, il risarcimento del danno deve essere integrale, ossia comprensivo della totale riparazione di ogni effetto dannoso e che la valutazione in ordine alla corrispondenza fra transazione e danno spetta al giudice, che può anche disattendere, con adeguata motivazione, ogni dichiarazione satisfattiva eventualmente resa dalla persona offesa (cfr.

Sez. 2, n. 51192 del 13/11/2019, C., Rv. 278368 - 02); che a tale riguardo deve inoltre ribadirsi come il risarcimento del danno prima del giudizio debba rappresentare una prova tangibile dell'avvenuto ravvedimento del reo e, quindi, della sua minore pericolosità sociale e, come tale, debba essere totale ed effettivo, non potendo ad esso supplire un ristoro soltanto parziale (cfr. Sez. 2, n. 9535 del 11/02/2022, Cortiglia, Rv. 282793 - 01); che nella fattispecie la Corte territoriale, con motivazione esente dal vizio dedotto ed in perfetta conformità con i principi di diritto appena richiamati, ha rilevato come dalla documentazione acquisita agli atti del giudizio non emergesse alcuna prova in ordine alla esatta entità del ristoro asseritamente corrisposto dall'imputato, risultando di conseguenza preclusa ogni valutazione in ordine alla natura integrale ed effettiva di tale risarcimento rispetto al danno cagionato alla persona offesa; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M P.Q.M