Cassation Court dismisses appeal on non-punishment, generic mitigating circumstances, and recidiva contestation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for the crime of leaving the residence to commit an illicit activity. The appellant argued for non-punishment, generic mitigating circumstances, and the absence of prior recidiva declarations, but the court found these arguments infounded. The decision relied on the significant harm caused, the appellant's negative personality profile, and the legal sufficiency of prior definitive convictions for establishing recidiva without a specific prior declaration.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.; The Court of Cassation holds that the non-punishment cause is denied when the offense's entity is not negligible and the offender has a negative personality profile, while generic mitigating circumstances may be refused based on a single preponderant element, and recidiva is established by prior definitive convictions without requiring a specific prior declaration.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la Corte d'appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Paolo Valiante;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTOEsaminato il ricorso proposto dal difensore di Giampiero Capaci avverso lasentenza con cui in data 29.10.2025 la Corte d’Appello di Palermo, in parzialeriforma della sentenza del Tribunale di Termini Imerese in data 25.2.2025 dicondanna per il reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, haridotto la pena a un anno di reclusione;Permesso che i tre motivi articolati nel ricorso sono da considerarsimanifestamenti infondati e non si confrontano con la motivazione della sentenzaimpugnata sugli omologhi motivi d’appello;Ritenuto, quanto al primo motivo, che la Corte d’appello ha ragionevolmentenegato l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.sulla base della nient’affatto trascurabile entità del fatto (allontanamento dalcomune di residenza per compiere un’attività verosimilmente illecita) e deinumerosi precedenti dell’imputato per violazioni della misura di prevenzione, cosìbene effettuando il giudizio sulla tenuità dell'offesa con riferimento ai criteri di cuiall'art. 133, comma primo, cod. pen. (cfr., per esempio, Sez. 7, n. 10481 del19/1/2022, Deplano, Rv. 283044 – 01);Ritenuto, quanto al secondo motivo, che il diniego delle circostanze attenuantigeneriche è stato correttamente fondato sulla considerazione della negativapersonalità del ricorrente, gravato da numerose precedenti condanne, ecomunque sull’assenza di elementi favorevolmente valutabili, così facendocorretta applicazione del principio secondo cui il mancato riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudicecon il richiamo anche a un solo elemento, tra quelli indicati dall’art. 133 cod.pen., che consideri preponderante ai fini del diniego del beneficio (Sez. 2, n.23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02;
Sez. 5, n. 43952 del13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01);Ritenuto, quanto al terzo motivo, che il ricorso contesta la sussistenza dellarecidiva sulla base dell’infondato argomento che non v’era stata unadichiarazione della recidiva semplice prima della commissione del reato, senzatenere conto che, in tema di recidiva reiterata contestata nel giudizio dicognizione, è sufficiente, ai fini della relativa applicazione, che, al momento dellaconsumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più sentenze definitive perreati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolositàsociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione, senza la necessità di unaprevia dichiarazione di recidiva semplice (Sez.
U, n. 32318 del 30/3/2023,Sabbatini, Rv. 284878 - 01);Considerato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO VALIANTE GIACOMO ROCCHI