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Ordinanza — n. 23244/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against prison sentence for failure to understand residence restriction rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23244/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Daniele Bacicalupi inadmissible, ordering him to pay court costs and fines. Bacicalupi challenged his one-year-three-month sentence for violating residence restrictions, arguing he did not realize the measure prevented him from leaving his commune after seven months. The court rejected this claim as baseless, noting Bacicalupi was a repeat offender with contested recidivism, and upheld the appellate court's confirmation of the original conviction.

Regesto Legislator

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Art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011; An appeal challenging a conviction for violating residence restrictions is inadmissible if the appellant fails to demonstrate a valid reason for not understanding the measure's limitations, particularly when the appellant is a repeat offender with contested recidivism.

Parole chiave

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residence restriction violation repeat offender recidivism appeal inadmissibility penal sentence confirmation court costs award misura sostitutiva della detenzione recidiva nell'infrazione infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

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Art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011
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Testo completo

della Corte d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Paolo Valiante;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTOEsaminato il ricorso proposto dal difensore di Daniele Bacicalupi avverso lasentenza con cui il 4.7.2025 la Corte d’appello di Roma ha confermato lasentenza del Tribunale di Tivoli in data 26.2.2019 di condanna alla pena di unanno e tre mesi di reclusione per il reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159del 2011;Ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, sia quando contesta nelprimo motivo l’affermazione di responsabilità, sulla base dell’argomento chel’imputato non aveva compreso – dopo sette mesi - che la misura dellasorveglianza con obbligo di soggiorno non gli consentisse di uscire dal comune diresidenza, sia quando contesta genericamente nel secondo motivo il diniego dellaprevalenza delle riconosciute attenuanti generiche, che la Corte d’appello hainvece confermato in modo congruo, trattandosi di pluripregiudicato cui eracontestata anche la recidiva reiterata;Ritenuto, quindi, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quantomuove critiche prive di consistenza al provvedimento impugnato, con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO VALIANTE GIACOMO ROCCHI