Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 23242/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to valid withdrawal of cassation request under procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23242/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible following a formal declaration of withdrawal by the appellant. The appellant had previously challenged an order rejecting a request for home detention but subsequently renounced the appeal in the court registry. The court ruled that this valid exercise of a discretionary right immediately extinguished the procedural relationship and established the finality of the lower court's decision.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 589, comma 2, cod. proc. pen.; The valid withdrawal of a cassation appeal, as an exercise of a discretionary right, causes the immediate extinction of the procedural relationship and the instant acquisition of res judicata on the challenged judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal cassation inadmissibility res judicata procedural extinction discretionary right home detention measure court costs ritiro dell'istanza giudiziaria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 589, comma 2, cod. proc. pen.
art. 52 D.Lgs. n. 196/03
ART. 52 D.LGS.196/03

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez.U, n. 12602 del 17/12/2015
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

XXXavverso l’ordinanza con cui in data 22.10.2025 il Tribunale di sorveglianza diNapoli ha rigettato una istanza di applicazione della misura alternativa delladetenzione domiciliare;Rilevato che in data 13.3.2026 è pervenuta in cancelleria una dichiarazionedi XXXXXXXXXdi rinuncia all’impugnazione, che è da ritenersi validamenteproposta ai sensi dell’art. 589, comma 2, cod. proc. pen.;Considerato che le Sezioni unite di questa Corte hanno precisato che "larinuncia al ricorso per cassazione validamente proposto, in quanto esercizio di undiritto potestativo dell'avente diritto, determina l'immediata estinzione delrapporto processuale, cui consegue l'immediato passaggio in giudicato dellasentenza all'atto della dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione" (Sez.U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266821 – 01);Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, conla conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende, ritenutaequa al caso;Aggiunto che deve disporsi che, in caso di diffusione del presenteprovvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a normadell’art. 52 D.Lgs. n. 196/03 in quanto imposto dalla legge;

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO VALIANTE GIACOMO ROCCHIIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.