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Ordinanza — n. 23241/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on criminal continuity between 1999 murder and 2018 mafia crimes due to long time gap.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23241/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of a request for criminal continuity between an 1999 murder and 2018 mafia-related offenses. The defense argued for a single criminal design based on the defendant's long-term involvement with the same criminal group, while the execution judge emphasized the significant chronological distance and intervening imprisonment as breaking the continuity. The court ruled that the mere unicity of motive does not equate to premeditation when separated by such a long period of incarceration and distinct operational phases.

Regesto Legislator

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Art. 90 c.p.; Art. 416-bis c.p.: The mere unicity of motive does not establish criminal continuity when offenses are separated by a long period of imprisonment that constitutes a moment of fracture, distinguishing continuity from the premeditated program of a mafia association.

Parole chiave

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criminal continuity mafia association time gap intervening imprisonment premeditation single criminal design Cassazione ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 90 c.p.
Art. 416-bis c.p.
del Tribunale di Napoli, infunzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato un’istanza di applicazione delladisciplina della continuazione tra i reati di omicidio e detenzione illegale di armicommessi il 29.3.1999 e il reato di cui all’art. 416-bis cod.
art. 416-bis cod. pen
del Tribunale di Napoli, infunzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato un’istanza di applicazione delladisciplina della continuazione tra i reati di omicidio e detenzione illegale di armicommessi il 29.3.1999 e il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen.
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Testo completo

i;udita la relazione svolta dal Consigliere Paolo Valiante;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTOEsaminato il ricorso proposto dal difensore di Massimo Ferraiuolo avversol’ordinanza con cui in data 13.11.2025 il G.i.p. del Tribunale di Napoli, infunzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato un’istanza di applicazione delladisciplina della continuazione tra i reati di omicidio e detenzione illegale di armicommessi il 29.3.1999 e il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. commesso dalmarzo 2018 al febbraio 2020 insieme ad una serie di reati-fine dello stessoperiodo;Premesso che la difesa aveva sostenuto l’unicità del medesimo disegnocriminoso, prospettando che Ferraiuolo avesse compiuto l’omicidio nel 1999 pereliminare, in quanto capozona del clan Mazzarella, un concorrente nellariscossione delle estorsioni nel quartiere Maddalena e che, condannato perl’omicidio stesso, avesse ripreso, appena liberato, ad operare per lo stessogruppo criminale vent’anni dopo;Rilevato che il giudice dell’esecuzione ha rigettato l’istanza sulla base dellaconsiderevole distanza cronologica tra i reati, che impediva di affermare che nel1999 Ferraiuolo avesse già programmato di partecipare al clan Mazzarella nel2018 e di eseguire i reati-fine, non bastando, a tal fine, l’asserita unicità delmovente, che non equivale alla preordinazione, e anzi ostandovi la lungacarcerazione intermedia, che ha costituito un momento di frattura;Considerato che il ricorso propone non più che una lettura alternativa deglielementi di fatto posti dal giudice dell’esecuzione alla base della decisioneimpugnata con motivazione non manifestamente illogica né contraddittoria, chedistingue opportunamente la continuazione dal programma dell’associazionemafiosa a cui apparteneva il ricorrente, giacché il disegno criminoso unico è,piuttosto, la ideazione e la deliberazione contemporanee di una serie di reati dacompiere, i quali nel caso di specie sono invece maturati in momenti assaisignificativamente separati, sotto il profilo temporale, della operativitàdell’associazione;Ritenuto, pertanto, che il ricorso sia manifestamente infondato e debbaessere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende;

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO VALIANTE GIACOMO ROCCHI