Criminal appeal dismissed as inadmissible because the appellant personally filed it instead of using a registered defense attorney.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because the appellant, Nicola Sarli, personally submitted the petition rather than through a registered defense attorney. The court noted that under the Code of Criminal Procedure, appeals against appellate court rulings must be signed by lawyers enrolled in the special register of the Court of Cassation. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 571, Art. 613, cod. proc. pen.: An appeal against an appellate court ruling must be signed by a defense attorney enrolled in the special register of the Court of Cassation; personal submission by the appellant renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
Corte d'appello di Salernoudita la relazione svolta dal Consigliere Paolo Valiante;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTORilevato che, avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Salerno del7.11.2025 che rigettava una istanza ex art. 671 cod. proc. pen. di applicazionedella disciplina del reato continuato, Nicola Sarli ha proposto ricorso percassazione personalmente;Considerato che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo diprovvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, aseguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, dadifensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.
U, n. 8914 del21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 – 01);Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile exart. 613, comma 1, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO VALIANTE GIACOMO ROCCHI